Decreto Legislativo del 2011 numero 150 art. 14


CAPO III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione (DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI E DEI DIRITTI DI AVVOCATO)

1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

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