Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 91


abrogato CAPO VI Valorizzazione e godimento pubblico - SEZIONE I Espropriazione - (ESPROPRIAZIONE DI BENI CULTURALI)
[1. I beni culturali mobili e immobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini del godimento pubblico dei beni medesimi.
2. L'espropriazione può essere disposta a favore delle regioni, delle province, dei comuni, di altro ente pubblico o di persona giuridica privata senza fine di lucro.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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