Riforma del processo civile. L'intervento del notaio in alternativa al Giudice nel rilascio delle autorizzazioni tutorie.(D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149)

È stato emanato il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, recante "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata".
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Commento

(di Daniele Minussi)
A far tempo dal 28 febbraio 2023 avrà luogo un'autentica rivoluzione in materia di autorizzazioni tutorie a porre in essere atti relativi a soggetti sotto protezione (minori d'età, beneficiari di amministrazione di sostegno, interdetti, inabilitati): la novella di cui al D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 introduce con l'art. 21 la possibilità di domandare al notaio incaricato di procedere alla stipulazione dell'atto l'emissione della relativa autorizzazione. Ciò in alternativa rispetto al procedimento, che dunque rimane concorrente, che ha inizio con il ricorso e termina con l'emissione del decreto del Giudice. Muta anche la disciplina dell'intervento dell'autorità giudiziaria, essendo stata disposta la soppressione della competenza del tribunale in composizione collegiale con l’attribuzione della competenza al solo giudice tutelare.
Per i minori soggetti alla responsabilità genitoriale l’autorizzazione per l’esercizio di una impresa commerciale è rimesso alla competenza del solo giudice tutelare (senza che venga più coinvolto il Tribunale).
Invece per i minori soggetti a tutela il giudice tutelare è competente ad autorizzare tutti gli atti di straordinaria amministrazione, compresi quelli che prima erano attribuiti al tribunale ordinario, essendo stato unificato nell'art. 374 cod.civ. il contenuto dei previgenti artt. 374 e 375 cod.civ. (norma, quest'ultima, abrogata), rimanendo immutati gli atti da autorizzare.
L’art. 376 cod.civ. nel testo novellato prevede che sia il giudice tutelare, nel concedere l’autorizzazione intesa a fissare il prezzo minimo, a specificare se la vendita debba essere fatta all’incanto o a trattativa privata, disponendo l’erogazione o il reimpiego.
Per il minore emancipato, ferma restando la sua capacità solo per riscuotere capitali e stare in giudizio, è stato soppresso il riferimento all'art. 375 cod.civ. (norma eliminata). Per tale via tutti gli atti di straordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal giudice tutelare. Costui è altresì competente per esprimere l’autorizzazione per il minore emancipato a esercitare l’impresa commerciale senza assistenza del curatore.
In tema di amministrazione di sostegno invece il legislatore si è limitato a sopprimere i riferimenti agli artt. 375 e 376 cod.civ..
Per quanto infine attiene agli inabilitati è stata modificata la norma che disciplina la competenza ad autorizzare la continuazione dell’esercizio dell’impresa commerciale.

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