Provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, contenuto del medesimo



Una volta che il ricorso ai fini della nomina dell'amministratore di sostegno sia stato presentato da alcuno tra i soggetti legittimati ai sensi dell'art. 406 cod.civ., l'art. 405 cod.civ. prescrive che il giudice tutelare debba provvedere entro sessanta giorni con decreto motivato immediatamente esecutivo. Il decreto è suscettibile di reclamo avanti la Corte d'Appello, ma il provvedimento emesso da quest'ultima non è, in quanto privo di carattere decisorio, reclamabile per Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, 13747/11; cfr. anche Cass. Civ., Sez. VI-I, 32071/2018.

Il relativo decreto ha un incidenza differente in dipendenza della condizione giuridica del beneficiario. Se si tratta di un minore non emancipato, è possibile provvedere soltanto nell'ultimo anno precedente il raggiungimento della maggiore età. L'esecutività interviene peraltro a far tempo da quest'ultimo momento. Venendo in considerazione un interdetto o un inabilitato (dunque un soggetto in relazione al cui stato di salute sono stati già adottati provvedimenti atti a consentirne la protezione) il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione. Il legislatore ha adottato un sistema diverso rispetto a quello di cui all'art. 431 cod.civ. che, in tema di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione, stabilisce che gli effetti della sentenza di revoca decorrano dal passaggio in giudicato della pronunzia e non dalla pubblicazione della stessa. La differenza può essere spiegata con la assenza di rischio connessa con la valutazione effettuata dal Giudice circa l'opportunità di passare ad una forma di protezione più appropriata per il soggetto affetto dalla menomazione, ciò che esclude il pericolo di una prematura eliminazione dei vincoli connessi alla tutela o alla curatela.

V'è inoltre da osservare come, per la via sopra descritta, non vi sia soluzione di continuità tra interdizione o inabilitazione e amministrazione di sostegno, la cui operatività ha inizio in stretta dipendenza con la revoca delle prime.

La legge assume in considerazione anche l'eventualità in cui si palesi necessario proteggere la persona interessata con speciale riferimento alla amministrazione del suo patrimonio. L'art. 405 cod.civ. prevede infatti che il giudice adotti all'uopo anche d'ufficio provvedimenti urgenti a ciò finalizzati, potendo anche procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio ed indicando gli atti che è autorizzato a compiere (cfr. Tribunale di Roma, 7 gennaio 2005).

Di non poca importanza è mettere a fuoco il contenuto del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Esso deve indicare:
1) le generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
2) la durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato ;
3) l'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario. Al riguardo è possibile che tale attività possa riguardare anche scelte relative a cure mediche. E' stato deciso che possa essere addirittura nominato ex art. 408 cod.civ. dallo stesso interessato un amministratore al quale sia rimesso il compito di negare il consenso a trattamenti medici salvavita (Tribunale di Modena, 5 novembre 2008). Non basta: sempre sul tema si è statuito che l'amministratore di sostegno possa addirittura giungere a negare tali terapie in via autonoma, sia pure a condizione che il beneficiario non abbia manifestato una contraria volontà (Tribunale di Modena, 27 febbraio 2009; cfr. anche Tribunale di Firenze, 22 dicembre 2010);
4) gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno (cfr. Tribunale di Parma, 536/04 nel quale viene precisato il fatto che il beneficiario conservi la facoltà di compiere ogni attività anche senza l' assistenza dell' amministratore nota1) ;
5) i limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
6) la periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Vale la pena di sottolineare come il decreto (cfr. Tribunale di Varese, decreto 19 ottobre 2013) possa anche prevedere la preclusione alla capacità di fare testamento (e, si può ben aggiungere, di effettuare donazioni). In tale ipotesi certamente, stante la natura personalissima di tali atti, non sarà possibile alcuna attività sostitutiva.

Nell'ipotesi in cui la durata dell'incarico sia a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Assolutamente rimarchevole è sottolineare la differenza tra il contenuto del provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno e quello di nomina del tutore o del curatore. In queste ultime ipotesi si tratta di provvedimenti che si esauriscono nella designazione soggettiva, senza che possano prevedere aspetti sostanziali della gestione degli affari dell'interdetto o dell'inabilitato (per compiere i quali occorrerà dunque un nuovo intervento del giudice). Al contrario, nella fattispecie in esame, il provvedimento di nomina deve contenere necessariamente la previsione degli atti per i quali il beneficiario possa conservare la piena capacità e di quelli relativamente ai quali, invece, sia indispensabile l'intervento integrativo o sostitutivo dell'amministratore di sostegno. Quest'ultimo dovrà inoltre munirsi, in relazione ad ogni singolo atto, delle specifiche autorizzazioni del caso, stante il rinvio alla normativa dettata in tema di tutela e di curatela dall'art. 411 cod.civ. ).La natura del provvedimento di nomina riecheggia, in un certo senso, quella peculiare dell' autorizzazione per il minore emancipato all' esercizio dell' impresa commerciale di cui all' art. 397 cod.civ.. Essa infatti, una volta emanata, assorbe ogni altro provvedimento tutorio. Anche nell' ipotesi in esame, una volta che è stato individuato un ambito in cui il beneficiario è considerato come assolutamente capace, non è necessario alcun altro provvedimento. Analogamente potrebbe disporre il giudice tutelare anche per il resto dell' attività che vede coinvolto l'amministratore di sostegno, stante la valutazione in chiave di compatibilità delle norme richiamate dall' art. 411 cod. civ..

Note

nota1

Il detto provvedimento pone invero più di un problema. Prescindendo dall' osservazione in base alla quale l' istituto parrebbe essere stato utilizzato nel caso di specie quale succedaneo rispetto ad una semplice procura (ancorchè generale), è il caso di rilevare la problematicità della contemporanea affermazione, pure contenuta nel detto decreto, della piena capacità del beneficiario e della possibilità che l' amministratore possa compiere, in dissenso dal primo, un provvedimento tutorio. In effetti l'amministrazione di sostegno, quando sia stata instaurata in riferimento ad una semplice menomazione fisica (come appunto nel caso concreto in considerazione), evidenzia una logica dissonante rispetto a quella della privazione della possibilità (anche parziale) di esprimere da parte del beneficiario la propria volontà in maniera prevalente.
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