Legittimazione giudiziale dell'istituito (sostituzione fedecommissaria)



Ai sensi dell'art. 693 cod.civ. l'istituito può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni che formano oggetto della sostituzione: egli dunque può essere ritenuto pienamente munito al riguardo di legittimazione tanto attiva quanto passiva nota1. Come è stato osservato nota2, questa legittimazione non appare essere condivisa con altri soggetti concorrenti. In particolare non si può ritenere che essa possa spettare al sostituito, nei confronti del quale, tuttavia, produrrà piena efficacia il giudicato formatosi nel tempo in cui i cespiti spettano all'istituito. E' chiaro che si farà applicazione delle norme del codice di rito, che disciplinano la successione nel diritto controverso, nell'ipotesi in cui l'istituito venga meno mentre il procedimento civile è pendente.

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Note

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In relazione alla legittimazione attiva sarà tuttavia necessaria, trattandosi di un minore o di un interdicendo, l'autorizzazione del giudice tutelare al promovimento dell'azione, prescritta dagli artt. 374, n. 9 e 320, III comma cod.civ.. Nessuna autorizzazione sarà invece richiesta per resistere all'azione altrui (Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p. 536).
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nota2

Si tratta cioè di una sostituzione in via esclusiva non sussistendo altri soggetti titolari dei beni oggetto della sostituzione fedecommissaria. cfr. Talamanca, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari (Arttt. 679-712), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1965, p.345.
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Bibliografia

  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978

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