Con d.l.
132 del 12 settembre 2014 conv. con l. 10 novembre 2014 n.162 è stato introdotto il nuovo strumento della
negoziazione assistita.
Ai sensi dell'art.2 della predetta disposizione, "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo
5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro."
Si tratta di uno strumento necessario. Prosegue infatti la norma in esame stabilendo che "l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo
2, comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori."
Come appare evidente, il procedimento, che si inscrive nell'attuale tendenza intesa a frapporre remore al ricorso agli organi di giustizia ordinaria, introducendo a vario titolo l'indispensabilità di far ricorso a procedure compositive, arbitrali o comunque intese a dar vita ad accordi eliminativi del contenzioso, è finalizzato al perfezionamento di un accordo avente natura
latu sensu transattiva, per il tramite dell'operato necessario dei legali delle parti, il cui ruolo parrebbe essere assimilabile a quello di arbitri irrituali.
Quando, per effetto della negoziazione assistita, si consegue il trasferimento di diritti reali immobiliari, sarà indispensabile procedere alla esecuzione della pubblicità presso l'Agenzia del territorio competente. E' indispensabile per tale incombente che l'atto sia sottoposto al vaglio notarile? La risposta affermativa è stata contestata (cfr.
Tribunale di Pordenone, 17 marzo 2017), ma tosto ribadita (Appello di Trieste, Sez. I, n.
207/2017).
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