Transazione semplice e transazione novativa



E' possibile distinguere, con riferimento all'efficacia dell'atto sul rapporto preesistente, tra una transazione semplice ed una transazione novativa .

Si ha transazione semplice quando le parti si limitano a modificare alcuni aspetti del rapporto preesistente, il quale, per quanto non ha formato oggetto di considerazione, permane immutato (Cass. Civ. Sez. II, 5295/78 ). Se, ad esempio, Tizio e Caio discutono circa l'entità del corrispettivo dell'appalto e si accordano allo scopo di porre fine alla diatriba (Tizio rinunzia a contestare alcuni difetti, Caio ad esigere l'intero corrispettivo pattuito originariamente), il precedente rapporto comunque rimane intatto.

Per il tramite della transazione novativa le parti conseguono invece l'estinzione integrale del precedente rapporto, il quale viene sostituito con quanto scaturisce dall'accordo transattivo. Qualora Tizio e Caio, che controvertono dei vizi dell'opera e della misura del corrispettivo dell'appalto, convengono che l'appaltatore divenga proprietario di quanto realizzato, versando all'appaltante una quota di prezzo commisurata al valore dell'apporto dei materiali forniti da quest'ultimo, è palese che il nuovo accordo si sostituisce in toto al precedente. Vi sono pronunzie che, a questo proposito, parlano dell'intervenuta transazione novativa come dell'unica fonte di disciplina dei rapporti tra le parti (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 4811/99 )

Svolte queste premesse di carattere descrittivo, occorre mettere a fuoco la differenza tra le due figure. Con la transazione "semplice" le parti "innoverebbero" il regolamento di interessi originario, sostituendolo con quello afferente all'accordo transattivo, ferma restando l'origine e la natura del rapporto giuridico. In esito alla transazione novativa invece le parti "noverebbero" il rapporto preesistente, determinando l'insorgenza di un nuovo vincolo nota1. La distinzione si impernierebbe sulla compatibilità o meno dei precedenti vincoli giuridici rispetto all'assetto di interessi, raggiunto per il tramite dell'accordo transattivo (Cass. Civ. Sez. III, 4008/06 ; Cass. Civ. Sez. II, 10937/96 ; Cass. Civ. Sez. II, 1400/86 ) nota2.

Mettere a fuoco questo concetto importa alcune conseguenze pratiche:

a) ai sensi dell'art. 1976 cod.civ., può essere domandata la risoluzione per inadempimento della transazione soltanto se la medesima non è novativa, a meno che, in tal caso, le parti non abbiano espressamente previsto la praticabilità del rimedio in esame. Nella transazione novativa la retroattività degli effetti propria del meccanismo della risoluzione del contratto non potrebbe infatti non ripristinare i rapporti e le obbligazioni preesistenti che si erano estinte nota3. Il tema sarà oggetto di specifica analisi con riferimento alla risolubilità della transazione.

b) per quanto attiene alla rilevanza dell'errore di diritto, occorre premettere, in via generale, che esso non deve incidere sulle questioni che hanno formato oggetto di controversia (il c.d. " caput controversum "). La regola sembra tuttavia derogabile proprio per la transazione novativa. L'errore verrebbe in tal caso a rilevare relativamente alle questioni coinvolte nell'accordo transattivo ulteriori rispetto al rapporto controverso, proprio in virtù della natura novativa del contratto. Anche questo argomento merita un approfondimento in sede di analisi dell'annullabilità della transazione per errore.

c) in materia di vizi del preesistente rapporto se la transazione è semplice questa situazione si ripercuote sull'accordo transattivo; quando invece la transazione deve considerarsi novativa, l'alterazione patologica del rapporto preesistente può essere considerata priva di rilevanza.

d) con riferimento ai rimedi esperibili, in esito al perfezionamento di una transazione semplice le parti conservano le azioni e le eccezioni proprie del rapporto composto, nel caso di transazione novativa ciò non è invece più possibile, stante l'estinzione dei rapporti precedenti. La questione della novatività della transazione deve essere eccepita dalla parte, non essendo rilevabile ex officio dal giudice (Cass.Civ., Sez. Lavoro, 11458/98);

e) a far tempo dalla stipulazione della transazione novativa nasce una nuova situazione contrattuale, decorrono nuovi ed autonomi termini prescrizionali e decadenziali. In materia di locazione di immobili urbani si applicano le regole proprie di un nuovo contratto, anche con riferimento alla parametrazione del canone (Cass.Civ. Sez. III, 6138/88 )

Allo scopo di dirimere le due specie di accordo la giurisprudenza fa spesso riferimento alla volontà delle parti e all'interpretazione delle clausole del contratto, avendo quale punto di riferimento pur sempre l'incompatibilità fra la situazione creatasi in seguito alla conclusione del contratto transattivo e quella preesistente (Cass.Civ. Sez. Lavoro, 710/99 ).

Una volta eventualmente risolto il problema della natura novativa o meno di un determinato accordo transattivo occorre approfondire il nesso che corre tra transazione novativa e l'istituto generale della novazione, con particolare riferimento alla applicabilità alla prima delle norme di cui agli artt.1230 e ss. cod.civ.. V'è in proposito chi propende senz'altro per la tesi affermativa, sulla scorta della qualificazione della novazione come di un mero effetto di alcune stipulazioni, tra le quali appunto la transazione nota4. Prevale tuttavia la tesi della diversa natura dei due istituti nota5. La novazione sarebbe qualificata dall'elemento soggettivo dell' animus novandi, mentre la transazione sarebbe imperniata sull'intento compositivo di una lite. L' effetto preclusivo proprio di quest'ultima sarebbe tale da determinare comunque la validità dell'accordo anche nell'ipotesi di inesistenza del precedente rapporto, ciò che è da escludere per la novazione (cfr. art. 1234 cod.civ. ) nota6. Si può a questo proposito osservare come queste osservazioni non facciano venir meno la bontà di una teorica che muova dalle caratteristiche dei due istituti per comporne e combinarne gli effetti. In altri termini non solo non si può escludere che la volontà delle parti sia intesa sia a troncare una lite sia ad estinguere un preesistente rapporto giuridico, ma per l'appunto queste due funzioni convivono nella specie di accordo transattivo che qui si esamina nota7.

Note

nota1

Così Valsecchi, Il giuoco e la scommessa. La transazione, in Tratt.dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXXVII, Milano, 1986, p.224. Perciò, mentre nella transazione novativa l'unica fonte del rapporto tra le parti diventa il negozio transattivo, nella transazione semplice la fonte del rapporto sarà costituita tanto dal negozio di transazione quanto dal rapporto preesitente (Moscarini-Corbo, voce Transazione, in Enc.giur.Treccani, p.9).
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nota2

Misurale, La transazione novativa, in Vita notarile, 1986, p.925. In dottrina si è proposto di distinguere le due transazioni, sulla base dei diversi effetti da esse prodotti, ravvisando effetti innovativi nella transazione semplice ed effetti novativi nella transazione novativa. Non è mancato chi (D'Onofrio, Della transazione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja- Branca, Bologna-Roma, 1959, p.240) ha ritenuto che la transazione abbia sempre un'efficacia novativa oggettiva, dato che essa viene a costituire il titolo del nuovo assetto di interessi sostitutivo del precedente.Fra le due transazioni esisterebbe una differenza non di natura ma di misura, nel senso che si avrebbe transazione novativa quando la situazione giuridica preesistente, essendo interamente dedotta in lite, è pure interamente sostituita dalla situazione giuridica che origina la transazione, mentre si avrebbe transazione non novativa quando la situazione preesistente non è interamente dedotta in lite e quindi non è totalmente sostituita, ma integrata da quella creata con la transazione (Santoro Passarelli, La transazione, Napoli, 1986, p.79).
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nota3

Cfr. Franceschetti-De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1998, p.658.
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nota4

Così Palazzo, La transazione, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol.XIII, Torino, 1984, pp.297 e ss.
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nota5

Dal Prato, voce Transazione, in Enc.dir., vol.XLIV, p.830; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.1193; Zaccaria, voce Novazione, in Dig.disc.priv., sez.civ., vol.XII, Torino, 1995, p.283.
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nota6

Sottolinea il carattere preclusivo proprio della transazione Panuccio Dattola, La transazione novativa, Milano, 1996, p.23.
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nota7

In questo senso Gitti, L'oggetto della transazione, Milano, 1999, p.109; Moscarini-Corbo, op.cit., p.9, i quali perciò, affermando la possibilità di una integrazione strumentale tra transazione e novazione, contestano le affermazioni di quella parte della dottrina (Santoro Passarelli, op.cit., p.84; Pugliatti, Della transazione, Libro delle obbligazioni, Contratti speciali, in Comm.cod.civ., dir. da D'Amelio-Finzi, Firenze, 1949, p.463) secondo la quale transazione e novazione sono un fatto ed un evento essenzialmente incompatibili.
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Bibliografia

  • DEL PRATO, Transazione, Enc. dir.
  • D'ONOFRIO, Della transazione, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e branca, 1959
  • FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • GITTI, L'oggetto della transazione, Milano, 1999
  • MISURALE, La transazione novativa, Vita notarile, 1986
  • MOSCARINI-CORBO, Transazione, Enc. giur. Treccani
  • PALAZZO, La transazione, Torino, Trattato Rescigno, 13, 1984
  • PANUCCIO DATTOLA, La transazione novativa, Milano, 1996
  • PUGLIATTI, Della transazione, Firenze, Comm.cod.civ.dir.da D'Amelio Finzi, 1949
  • SANTORO PASSARELLI, La transazione, Napoli, 1986
  • VALSECCHI, Il giuoco e la scommessa. La transazione, Milano, Trattato Cicu-Messineo, XXXVII, 1986
  • ZACCARIA, Novazione, Torino, Dig.disc.priv. sez.civ., XII, 1995

Prassi collegate

  • Quesito n. 84-2015/T, Tassazione di transazione con pagamento contestuale di somme
  • Quesito n. 617-2013/C, L’interesse delle parti di modificare la causa del contratto di vitalizio assistenziale

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