L'art.
458 cod.civ. nel suo testo originario prevedeva la nullità di ogni convenzione contrattuale in forza della quale si dispone della propria successione. Attualmente la portata della norma non è più così assoluta. Ad essa è stato infatti aggiunto l'inciso iniziale che fa salvo quanto disposto dagli
artt.768 bis e ss. cod.civ.. Si tratta dei c.d. "patti di famiglia", figura introdotta in esito all'entrata in vigore della Legge 14 febbraio 2006, n.
55 . Della fattispecie si darà conto più approfonditamente in modo specifico
nota1 .
La legge non si limita a prevedere l'inammissibilità di una delazione pattizia: fa seguito infatti la norma in esame prescrivendo la pari nullità di ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta ovvero rinunzia ai medesimi.
Stipulando un
patto successorio istitutivo il soggetto dà vita ad un vero e proprio contratto successorio: viene cioè a designare i soggetti beneficiari compiendo le attribuzioni a titolo di erede o di legato.
E' palese il collegamento tra l'art.
458 cod.civ. e la norma immediatamente precedente. Secondo l'art.
457 cod.civ. l'eredità si devolve soltanto per legge o per testamento.
Qualora fosse possibile disporre convenzionalmente dei propri beni in relazione all'evento consistente nella morte verrebbe introdotta una terza forma di delazione di natura contrattuale, ciò che peraltro sembra essere l'esito ultimo dell'eventuale perfezionamento di un patto di famiglia (art.
768 bis cod.civ.).
Non tutti gli ordinamenti giuridici sono contrassegnati da principi analoghi: nel diritto tedesco, al contrario è perfettamente ammissibile disciplinare contrattualmente per il tramite di un atto
inter vivos la propria successione.
Il fondamento del divieto dei
patti successori istitutivi, salvo l'approfondimento specifico, si può rinvenire in una ragione ulteriore rispetto a quella eminentemente formale già assunta in considerazione (cioè l'inammissibilità di una terza fonte di delazione). Ordinariamente si fa riferimento alla
assolutezza della libertà del testatore, libero fino alla morte di revocare le proprie volontà
nota2.
Il divieto della prima parte dell'art.
458 cod.civ. viene ribadito relativamente alle convenzioni con le quali si dispone non già della propria, bensì dell'altrui successione (o meglio delle attività, dei beni siccome provenienti da una successione non ancora apertasi). Con tutta evidenza per queste altre specie di patti successori non si può pensare ad una
ratio del divieto analoga a quella riferita.
Viene appellato
patto successorio dispositivo quella convenzione con la quale un soggetto appunto dispone dei diritti che ritiene di acquistare
mortis causa, succedendo a causa di morte ad un altro soggetto. Una specie particolare di patto successorio dispositivo può essere considerato il
patto successorio rinunziativo, per il cui tramite un soggetto rinunzia ai diritti che gli deriveranno da una successione futura. La rinunzia, infatti, non è altro se non un atto di disposizione di un diritto contrassegnato da una causa dismissiva.
Quale può essere considerata la ragione in vista della quale l'ordinamento vieta anche queste convenzioni? Si parla a questo proposito di esigenze di tutela di soggetti non propriamente avveduti o esperti che potrebbero, qualora ve ne fosse la possibilità, esser portati a disporre in anticipo dei beni di cui, con un certo grado di probabilità, essi saranno attributari in conseguenza dell'apertura di una successione a causa di morte
nota3.
In definitiva le tre figure di patto successorio possono ritenersi accomunate unicamente da un duplice aspetto. Quello di sostanziarsi in un atto negoziale
inter vivos (dunque non testamentario, sia esso un contratto ovvero un negozio unilaterale), nonchè la considerazione dell'oggetto della stipulazione: essa concerne elementi attivi che vengono in esame quali cespiti provenienti dall'apertura di una futura successione mortis causa.
Come distinguere il patto successorio, come tale nullo, da quelle pattuizioni inter vivos (appellate anche come "sotto modalità di morte")
nelle quali l'evento morte del disponente o di terzi funga semplicemente da termine iniziale o finale di efficacia della convenzione ovvero da evento condizionale? Al riguardo la giurisprudenza ha elaborato una serie di indici in base ai quali operare il detto sindacato. In particolare sarà necessario acclarare i seguenti aspetti: 1) se il vincolo giuridico creato con la negoziazione abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbono comunque essere compresi nella stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello "jus poenitendi" ; 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; 5) se il trasferimento del diritto dal promittente al promissario debba aver luogo
mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato (Cass. Civ. Sez. II,
1683/95). Proprio in base a tali criteri è stata dichiarata nulla la divisione tra fratelli dei beni già appartenenti al padre defunto unitamente ad una quota appartenente alla madre ancora in vita (
Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 32855 dell'8 novembre 2022). Al contrario, è stata invece ritenuta la validità della donazione
si praemoriar (cfr.
Cass. Civ. Sez. II, 34858/2023).
Note
nota1
In dottrina non mancano le voci di quanti (cfr. Palazzo, Autonomia contrattuale e successioni anomale, Napoli, 1983, pp. 14 e ss.; Caravaglios, Trasferimento di azioni e limiti del divieto dei patti successori, in Le società, 1994, p. 1188) evidenziavano già prima della novellazione citata una lenta erosione del divieto dei patti successori, anche imputabile alla oggettiva difficoltà di definirne la portata e le singole ipotesi concrete.
top1 top1 nota2
Cfr. Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p. 59; Liserre, Disposizioni generali sulle successioni. Introduzione. L'apertura della successione e la delazione e l'acquisto dell'eredità, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, vol. V, t.1, Torino, 1997, p. 40.
top2 nota3
Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ., libro II, t.3, Torino, 1980, p. 22. Si reputa comunque sussistano anche altre ragioni, tra le quali la necessità di impedire il formarsi di convenzioni immorali o socialmente pericolose per il votum corvinum o captandae mortis che vi sarebbe insito. I patti successori infatti potrebbero determinare in coloro che ne traggono vantaggio l'intimo desiderio del decesso del soggetto della cui successione si tratta (Caccavale, Il divieto dei patti successori, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.35).
top3 Bibliografia
- CACCAVALE, Il divieto dei patti successori, Successioni e donazioni, I, 1994
- CARAVAGLIOS, Trasferimento di azioni e limiti del divieto dei patti successori, Le società, 1994
- GIANNATTASIO, Delle successioni. Disposizioni generali. Successioni legittime, Torino, Comm.cod.civ., II, 1971
- LISERRE, Disposizioni generali sulle successioni, Torino, Tratt.Dir.priv. dir. da Rescigno, V, 1982
- PALAZZO, Autonomia negoziale e successioni anomale, Napoli, 1983
- PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981