Ammissibilità di una accettazione o di una rinunzia parziale all'eredità



Ai sensi dell'art. 520 cod.civ. è nulla la rinunzia all'eredità fatta solo in parte . La disposizione si pone come complementare rispetto al disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 475 cod.civ. che parimenti vieta l'accettazione parziale di eredità nota1.

Se a Tizio, come erede testamentario, sono stati lasciati due fondi l'uno in Milano, l'altro in Brescia, egli non può accettare l'eredità allo scopo di impadronirsi del primo, rinunziandovi in parte per respingere l'attribuzione del secondo. Analogamente non è praticabile per il chiamato accettare dichiarando di non voler pagare i debiti ereditari o far fronte ai legati nota2 .

Il punto nodale del problema, tuttavia, consiste nell'apprezzare se l'erede, la cui delazione rinvenga titolo non solo in un atto di ultima volontà, bensì anche nella legge, possa o meno limitare l'accettazione (e, correlativamente, la rinunzia) ad una soltanto delle fonti della chiamata.

Si pensi alle ipotesi che seguono:
  1. Tizio dispone con un testamento dei propri beni soltanto in parte, nominando suoi eredi i due figli. Alla morte di Tizio la residua parte dei beni non contemplata nel testamento viene devoluta secondo le regole della successione ab intestato, alla cui stregua vengono individuati ancora una volta i due figli. A questi pertanto viene devoluta una parte dei beni in forza dell'atto di ultima volontà, altra parte in virtù di successione legittima. E' ammissibile che gli eredi possano accettare (o rinunziare) soltanto la chiamata testamentaria e non quella legale (o viceversa)?
  2. Caio e Sempronio, figli di Tizio rinunziano all'eredità paterna loro devoluta in forza di testamento. In difetto di sostituzione, rappresentazione ed accrescimento nonché di ulteriori eredi legittimi, l'eredità verrebbe nuovamente devoluta ai rinunzianti secondo le regole della successione ab intestato.

Quanto all'ipotesi sub a) la tesi prevalente è che non possa operare una rinunzia (o un'accettazione) parziale: la delazione ereditaria costituisce un fenomeno unitario nota3. Anche quando la fonte della delazione è complessa (in parte la volontà del testatore, in parte la legge) in ogni caso si tratta di attribuire ad un soggetto la qualità di erede che non è soggetta a gradazioni quantitative nota4. In giurisprudenza è stata ritenuta tuttavia ammissibile una rinunzia alla vocazione testamentaria quando l'erede aveva già accettato l'eredità devolutagli per legge (Cass. Civ. Sez. II, 697/83 ). Si trattava, nella fattispecie, di disporre degli stessi beni secondo due modalità divergenti: apertasi in un primo tempo la successione secondo le norme di legge, era stato successivamente scoperto un testamento che disponeva degli stessi beni in modo differente a beneficio degli stessi eredi legittimi. La soluzione più piana sarebbe stata, una volta stabilita la fonte della delazione (il testamento scoperto in un secondo tempo), eventualmente inquadrare come trasferimento di una quota del diritto sui singoli cespiti l'atto dispositivo con il quale l'erede legittimo rinunziava a valersi della successione testamentaria a lui più favorevole.

Quanto al caso sub b) si può osservare addirittura l'incompatibilità logica di un'ulteriore devoluzione dell'eredità ab intestato. Quando un soggetto si pone come rinunziante rispetto al fenomeno della delazione, con ciò manifesta la volontà di considerarsi estraneo rispetto ad essa: il chiamato che ha rinunziato alla vocazione testamentaria non dovrebbe neppure venire ulteriormente in considerazione in virtù del proprio atto abdicativo. In difetto di successibili non si potrà far altro se non applicare l'art. 586 cod.civ.. Ovviamente è salva la possibilità di una revoca della rinunzia ai sensi dell'art. 525 cod.civ. nota5.

Note

nota1

Entrambe le norme rispondono alla medesima esigenza di non lasciare incerta la titolarità del complesso rapporto giuridico successorio: Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm.teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.436.
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nota2

Deve ritenersi nulla tanto una rinunzia (parziale) ad una quota astratta dell'eredità devoluta, quanto quella effettuata limitatamente ad alcuni beni o a determinate passività: Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1977, p.339.
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nota3

Grosso-Burdese, op.cit., p. 85; Prestipino, op.cit., p.426; Moschella, Autonomia e universalità della petizione ereditaria, in Riv.dir.civ., 1970, p.314, i quali sottolineano che si sia di fronte ad un'unica delazione complessa e non ad una pluralità di delazioni.
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nota4

Contra Cicu, Successioni per causa di morte, Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.64; Cariota Ferrrara, Le successioni per causa di morte, Napoli, 1977, p. 56; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. VI, Milano, 1962, p. 369, i quali fanno riferimento ad un concorso di delazioni. A questa tesi è però sufficiente ribattere che "il concorso di delazioni indipendenti in ordine alla medesima successione a favore del medesimo soggetto si ha solo in ipotesi di più legati, ovvero di legato e di istituzione di erede a di lui favore" (Grosso-Burdese, op.cit., p.85).
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nota5

Cfr. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.216.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • MOSCHELLA, Autonomia e universalità della petizione ereditaria, Riv.dir.civ., 1970
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

Prassi collegate

  • Quesito n. 131-2006/C, Comunione ereditaria e rinuncia di uno o più comunisti al diritto di comproprietà su uno o più beni

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