Le autorizzazioni tutorie



Gli atti che gli incapaci possono porre in essere per il tramite dei propri legali rappresentanti sono variamente soggetti a preventivi provvedimenti autorizzatori da parte degli organi tutori nota1.
L'atto posto in essere in difetto di autorizzazione, quando prescritta, è annullabile (art. 377 cod.civ.; art.412 cod.civ.).
Assai più complessa è la tematica concernente la difettosità del provvedimento autorizzatorio, pure esistente. Sotto questo aspetto esso è per propria natura revocabile, pur facendo l'art. 742 cod.proc.civ. salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede. Il provvedimento di revoca è inoltre contestabile mediante reclamo. L'eventuale proposizione del gravame proposta erroneamente, non ne determina l'inammissibilità, ma la translatio judicii (cfr. Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. n. 6231/2023).

Note

nota1

Cfr. Auciello, Badiali, Iodice, Mazzeo, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia, Milano, 2000, p.222. Non si tratta soltanto dell'autorità giudiziaria: ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 149/2022 infatti è possibile che l'autorizzazione sia emanata dal notaio incaricato di procedere alla stipula del relativo atto su richiesta della parte.
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Bibliografia

  • AUCIELLO - BADIALI - IODICE - MAZZEO, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia: manuale e applicazioni pratiche delle lezioni di Guido Capozzi, Milano, 2000

Prassi collegate

  • Quesito n. 23-2015/A, Spagna (Catalogna) – volontaria giurisdizione: autorizzazione a vendere bene di minore
  • Quesito n. 27-2015/A, Francia – volontaria giurisdizione: donazione di immobili a minori e autorizzazioni
  • Studio 7-2007/A, L'intervento in atto di minori italiani residenti all'estero

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