Incapacità sopravvenuta del socio di società in nome collettivo



Può essere che un socio di società in nome collettivo perda la capacità di intendere o di volere in tutto ovvero in parte (per i motivi più svariati: una malattia invalidante, l'esito di traumi riportati nel corso di un incidente). In tal caso è possibile che si proceda nominando allo stesso un amministratore di sostegno, anche provvisorio, ai sensi dell'art.405 cod.civ. (Tribunale di Roma, 07/01/2005 ).

Ci si domanda se, in queste ipotesi, una volta assodato che gli altri soci non intendano escluderlo ai sensi dell'art. 2286 cod. civ. , il detto socio debba munirsi, della speciale autorizzazione di cui all'art. 2294 cod. civ. nota1.

In senso contrario v'è chi ha sostenuto nota2 che, verificatasi la causa di esclusione, sarebbe unicamente nel potere degli altri soci far cessare il vincolo sociale, ma non in quello del socio divenuto incapace di mantenere la propria posizione sociale. Non sembra tuttavia che, una volta chiarita la volontà dei soci di non escludere il socio divenuto incapace, possa esser negato che quest'ultimo debba munirsi dell'autorizzazione necessaria alla continuazione dell'impresa collettiva. Argomento logico a favore di questa interpretazione si ritrae anche dall'ultima parte dell'art. 208, disp. att. cod. civ. . Ai sensi della riferita disposizione era previsto che il socio incapace potesse essere escluso in base al disposto dell'art. 2286 cod. civ. qualora non fosse stata ottenuta l'autorizzazione nei tre mesi successivi all'entrata in vigore del codice. V'è tuttavia chi respinge questo esito interpretativo. L'argomento basato sul citato art. 208, non sarebbe significativo nota3. Se, difatti, i soci non si avvalessero della facoltà di escludere il socio divenuto incapace, si verificherebbe pur sempre la permanenza di costui nella compagine sociale, a meno di non ipotizzare una causa di esclusione ex lege. Ed allora parrebbe incongruo insistere nel senso della necessità dell'autorizzazione. Questa opinione, pur autorevolmente sostenuta, non è condivisibile. La formulazione della norma di cui all'art. 2294 cod. civ. non fa che confermare che il socio divenuto incapace deve, comunque, munirsi di autorizzazione e che gli altri soci possono avvalersi della facoltà di esclusione prevista dalla legge. Altra cosa è il tipo di sanzione conseguente alla mancanza di autorizzazione. Deve porsi in luce, tra l'altro, che l'art. 208 cit. non ha come esplicito termine di riferimento la posizione di un socio che, capace al momento dell' ingresso nella società, sia stato in seguito interdetto o inabilitato, bensì la posizione di quel socio che, incapace, facesse parte di società in nome collettivo o società in accomandita semplice al tempo dell'entrata in vigore del codice del '42. Ebbene: a questo socio (probabilmente già incapace nel momento in cui entrò nella società) la norma transitoria ebbe a concedere tre mesi a far tempo dall' entrata in vigore del codice per munirsi della necessaria autorizzazione. Fermo dunque restando che il provvedimento è atto necessario alla tutela della posizione dell'incapace e non degli altri soci o dei terzi, in mancanza di espresse prescrizioni normative, ci si può certamente domandare quali siano le conseguenze dell' eventuale difetto di autorizzazione per il socio divenuto incapace, ma non può dubitarsi, in linea di principio, dell'indispensabilità di essa.

Note

nota1

Iannuzzi, Manuale di volontaria giurisdizione, Milano, 2000, p. 473; Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1962, p. 133; contra, Ferrara Jr.-Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 1987, p. 230, nota n. 5; Ferri, Delle società, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 376.
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nota2

Ferri, op. cit., p. 376.
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nota3

Ferrara Jr.-Corsi, op. cit., p. 230, nota n. 5.
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Bibliografia

  • FERRARA-CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 1987
  • FERRI G., Delle società, Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1955
  • GRAZIANI , Diritto delle società , Napoli, 1962
  • IANNUZZI, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2000

Prassi collegate

  • Quesito n. 117-2007/I, Incapacità naturale sopravvenuta dell'amministratore unico di snc: provvedimenti

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