Nel recente passato si è vivacemente dibattuto
relativamente all'individuazione del giudice competente ad autorizzare l'alienazione dei beni ereditari appartenenti al minore accettante con beneficio dell'inventario sottoposto alla responsabilità genitoriale nota1. Venivano a questo proposito prospettate due distinte teorie.
Secondo una prima tesi
nota2, che conobbe una certa fortuna anche in giurisprudenza, l'autorizzazione avrebbe dovuto essere domandata al Giudice tutelare ai sensi del III comma dell'art.
320 cod.civ. . Detta norma, come novellata in esito all'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia del 1975, prevede infatti che, per gli atti di alienazione afferenti ai beni del minore,
al medesimo pervenuti a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, i genitori devono preventivamente munirsi del provvedimento tutorio da emettersi a cura del giudice tutelare (o dal notaio ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 149/2022), accertata la necessità o utilità evidente del figlio. Proprio l'introduzione dell'inciso che si riferisce espressamente al titolo di provenienza successorio del bene costituiva l'elemento "forte" posto a supporto della riferita costruzione.
A parere di altri
nota3 invece avrebbe dovuto prevalere la disposizione di cui all'art.
747 cod.proc.civ., specificamente dettata in tema di procedura di alienazione di beni ereditari:
la competenza in ordine all'emanazione del provvedimento autorizzatorio si incardina presso il giudice del luogo di apertura della successione (e non di quello nella cui circoscrizione il minore ha il domicilio o la residenza). Questo perchè la detta norma è intesa a salvaguardare in primo luogo gli interessi dei creditori ereditari, interessi la cui cura è per l'appunto demandata al giudice del luogo dell'aperta successione. L'art.
747 cod.proc.civ. d'altronde
non trascura la possibile parallela esistenza del concorrente interesse dell'incapace: il II comma della norma in esame infatti espressamente stabilisce che "nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare" nota4. E' questa l'impostazione che ha finito per prevalere, sancita da una pronunzia della Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Civ. Sez. Unite,
1593/81). Questo indirizzo, che non è più stato rinnegato (Cass. Civ. Sez. I,
501/82; Cass. Civ. Sez. I,
1789/87; Cass. Civ., Sez.II,
13520/12). In effetti è stato rilevato, allo scopo di non svuotare di significato il modo di disporre del III comma dell'art.
320 cod.civ., che il ricorso all'una piuttosto che all'altra norma dipende dall'esaurimento delle operazioni connesse alla liquidazione dei debiti ereditari. Ogniqualvolta la relativa procedura non siasi completamente perfezionata, occorrerà fare riferimento all'art.
747 cod.proc.civ., quando invece i beni possono essere considerati come definitivamente acquisiti al patrimonio del minore sottoposto a responsabilità genitoriale, più non sussistendo interessi di creditori ereditari da proteggere, sarà praticabile una richiesta di autorizzazione ex art.
320 cod.civ. (Cass.Civ. Sez. II,
3715/93)
nota5. Giova osservare come, in quest'ultima ipotesi, stante la concorrente competenza notarile, l'autorizzazione potrebbe essere richiesta anche al notaio incaricato della stipula dell'atto la cui sede potrebbe trovarsi in un luogo sito in una circoscrizione giudiziaria differente sia da quella ove si trovano i beni ereditari, sia da quella del domicilio o residenza del minore.
In definitiva il richiamo alla provenienza successoria di cui a III comma della citata disposizione possiede una valenza meramente "storica", limitandosi ad evocare la provenienza del bene come riconducibile ad una successione a causa di morte.
Note
nota1
A seguito del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 le parole “potestà dei genitori” o "potestà genitoriale" sono sostituite dalle parole “responsabilità genitoriale”.
top1 nota2
Di Paolo, Autorizzazione alla vendita di beni ereditari del minore dopo la riforma del diritto di famiglia, in Giur.merito, 1976, vol. I, p. 295; Finocchiaro, Riforma del diritto di famiglia, vol.III, Milano, 1979, p. 996; Moro, Potestà dei genitori in tema di amministrazione dei beni e rappresentanza dei figli minori, in Riv. not., 1975, p.850.
top2nota3
Ersoch, Le alienazioni dei beni cosiddetti "ereditari" dei minori "in potestate" possono essere autorizzate dal solo tribunale, in Notaro, n. 197, p. 146; Iannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2000, p. 327; Stolfi, Sull'autorizzazione a vendere i beni ereditari del minore, in Giust. civ., 1976, vol. I, p. 1159.
top3nota4
Ciò mentre il III comma dell'art.
320 cod.civ. non contiene alcuna previsione circa il contemperamento degli interessi dell'incapace rispetto a quelli del ceto creditorio dell'asse. Nè sarebbe stata prospettabile l'assegnazione al giudice tutelare da parte della legge (in base all'inciso che si riferisce alla provenienza successoria del bene) della funzione di protezione degli interessi di creditori e legatari. Unico parametro di riferimento contenuto nella norma è infatti quello della "necessità ed utilità evidente del figlio".
top4nota5
In questo senso non si può condividere l'opinione di quella parte della dottrina (Navarra, Autorizzazione a vendere beni devoluti o pervenuti per eredità a minori, in Vita notarile, 1976, p. 573; Del Vecchio, Ancora in tema di vendita di beni ereditari dei minori in potestà dei genitori (postilla intorno agli artt.320 c.c. e 747 c.p.c.), in Riv.not., 1978, p.220) che invece sostiene la complementarietà dell'
art.320 cod.civ. con l'
art.747 cod.proc.civ. , con la conseguente necessità di una duplice autorizzazione, l'una richiesta al giudice tutelare in adempimento della prima norma citata (a tutela del minore), l'altra al giudice delle successioni per tutelare gli altri soggetti coinvolti nel fenomeno successorio.
top5Bibliografia
- DEL VECCHIO, Ancora in tema di vendita di beni ereditari dei minori in potestà dei genitori (postilla intorno agli artt. 320 c.c. e 747 c.p.c.), Riv.not., 1978
- DI PAOLO, Autorizzazione alla vendita di beni ereditari del minore dopo la riforma del diritto di famiglia, Giur. merito, I, 1976
- ERSOCH, Le alienazioni dei beni cosiddetti "ereditari" dei minori in "potestate" possono essere autorizzate dal solo tribunale, Notaro, 197
- FINOCCHIARO, Riforma del diritto di famiglia, Milano, III, 1979
- IANNUZZI, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2000
- MORO, Potestà dei genitori in tema di amministrazione dei beni e rappresentanza dei figli minori, Riv. not., 1975
- NAVARRA, Autorizzazione a vendere beni devoluti o pervenuti per eredità minori, Vita notarile, 1976
- STOLFI, Sull'autorizzazione a vendere i beni ereditari del minore , Giust. civ., I, 1976
Prassi collegate
- Quesito n. 166-2014/A, Canada (Ontario) – volontaria giurisdizione: vendita di bene di eredità devoluta a minore
- Quesito n. 12-2014/A, Spagna – successioni: eredità devoluta a minore
- Quesito n. 330-2010/C, Amministrazione di sostegno, vendita di bene ereditario e regime delle autorizzazioni