La sostituzione nell'attività giuridica altrui e agli acquisti a non domino



Tutte le ipotesi assumibili nell'ambito del fenomeno della sostituzione di un soggetto nell'attività giuridica altrui non rappresentano casi di acquisto a non domino.

Il procuratore che aliena il bene appartenente a Tizio mentre Tizio stesso vi provvede in proprio, pone, infatti, un conflitto tra avente causa dal primo e dal secondo che viene risolto sulla base della mera applicazione dei principi generali. In tema di diritti immobiliari si farà dunque riferimento all'art. 2644 cod.civ., per quanto attiene ai beni mobili non registrati alla norma di cui all'art. 1155 cod.civ..

Nel primo caso la buona fede non entra nel meccanismo della salvezza dell'attribuzione. E' ben vero che vi rientra nella seconda ipotesi: tuttavia, in materia di beni mobili il principio possesso vale titolo (art. 1153 cod.civ.) possiede una valenza che prescinde dalle singole situazioni, siano esse riconducibili ad alienazioni effettuate dal titolare o da soggetto non titolare, munito o meno di poteri rappresentativi nota1.

Colui che abbia acquistato da un ente in forza di un titolo perfezionato sulla base di una deliberazione invalida dell'organo amministrativo dell'ente stesso, acquista comunque dal soggetto titolare del diritto, ancorchè debba essere in buona fede al fine di render salvo l'acquisto operato (cfr. artt. 23 , 25 cod.civ.) nota2.

La stessa cosa è a dirsi per quanto attiene all'avente causa dall'incapace in base ad atto viziato per difettosità del provvedimento tutorio: anche qui è comunque necessaria la buona fede del terzo, intesa come ignoranza del vizio del provvedimento (art. 742 cod.proc.civ. ).



Artt. 23 n.2,25 n.2,2377 n.3,2391 n.3 cod.civ., 742 cod.proc.civ.:

non configurano acquisti a non domino

A Terzo risultano inopponibili i difetti "interni" all'ente ed afferenti al processo di formazione della volontà di esso o alla revoca dei provvedimenti autorizzatori che precedono l'atto posto in essere dal rappresentante dell'incapace

L'acquisto del terzo interviene a domino!

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Anche nel caso della rappresentanza apparente (figura di creazione giurisprudenziale che sarà oggetto di separata disamina) l'acquisto, sia pure in base ad un'operazione ermeneutica intesa a ritenere operativa una fattispecie rappresentativa non sussistente, si può comunque ritenere come intervenuto a domino nota3.

Rappresentanza apparente

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Gli effetti dell'atto di disposizione vengono ricondotti al titolare: si tratta di acquisto a domino.

Note

nota1

Nicolò, La trascrizione, vol.I, Milano, 1973, p.22.
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nota2

Galgano, Delle persone giuridiche, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1969, p.293 e Mengoni, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975, p.163, il quale ribadisce che trattasi di casi di acquisto a domino ai quali, tuttavia, si estende la tutela caratteristica degli acquisti a non domino.
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nota3

Chianale, La rappresentanza, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, t.2, Torino, 1999, p.1154.
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Bibliografia

  • CHIANALE, La rappresentanza. , Torino, I contratti in gener., a cura di Gabrielli, 2, 1999
  • GALGANO, Delle persone giuridiche, Comm. Scialoja e Branca, 1969
  • MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975
  • NICOLO', La trascrizione, Milano, I, 1973

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