Il decorso del
termine essenziale (di adempimento) costituisce, ai sensi dell'art.
1457 cod.civ. , una delle ipotesi di
risoluzione di diritto del contratto al quale sia stato apposto.
Tale nozione di essenzialità deve essere precisata: salvo infatti patto o uso contrario, l'inadempimento dell'obbligazione sotto il profilo cronologico, non importa
ipso iure la risoluzione. Viene data sempre alla parte non inadempiente la facoltà di scegliere se considerare risoluto il contratto ovvero instare per l'adempimento, malgrado la inutile scadenza del termine, a patto che, di questa scelta, sia data notizia all'altra parte nel termine (decadenziale) di tre giorni
nota1.
Questo intento di voler mantenere fermi gli effetti e la funzionalità del contratto nonostante il decorso del termine essenziale può anche desumersi, secondo la giurisprudenza, in modo implicito, da atti comunque univocamente interpretabili (Cass. Civ. Sez. II,
8733/98 ).
Inversamente, la natura essenziale del termine non deve necessariamente risultare da formule sacramentali, potendo desumersi indirettamente dalle espressioni adoperate dai contraenti (Cass. Civ. Sez. II,
8233/97 ), fermo restando che essa non potrebbe comunque emergere da termini vaghi e generici, spesso utilizzati dalle parti, quali ad esempio la locuzione "entro e non oltre" (Cass. Civ. Sez. II,
1537/96 ).
Si parla anche di
essenzialità oggettiva del termine, contrapposta ad una essenzialità soggettiva, a seconda del fatto se sia stata implicitamente o espressamente pattuita, ovvero derivi dalla natura stessa della prestazione da eseguire nota2 (si pensi alla fornitura da effettuarsi ad un negozio di abbigliamento di capi estivi entro un certo termine: è evidente che sarebbe inutile la fornitura di costumi da bagno che giungesse in negozio a gennaio).
La scadenza del termine essenziale importa, come sopra precisato, l'automatica risoluzione del contratto,
senza che vi sia bisogno alcuno di pronunzia giudiziale. L'eventuale contenzioso che avesse ad oggetto o il decorso del termine in difetto di adempimento, ovvero la natura essenziale del termine, avrebbe quale esito una
sentenza dichiarativa nota3. In questo senso la dinamica è simile a quella che contrassegna la
clausola risolutiva espressa (la quale, tra l'altro, ben potrebbe essere dedotta contestualmente nel contratto: cfr.
Cass. Civ. Sez. II, 32277/2023 che ne mette a fuoco i diversi presupposti).
Nel caso di inessenzialità del termine, rimane comunque aperta la possibilità che il ritardo possa esser valutato alla stregua del generale principio, secondo cui l'inadempimento, ai fini della risoluzione, deve essere di non lieve importanza (art.
1455 cod.civ. ) (Cass. Civ. Sez. II,
5644/95 )
nota4.
La proposizione della domanda giudiziale volta all'accertamento dell'intervenuta risoluzione in esito al decorso del termine essenziale non preclude, pur quando non sia accompagnata dalla domanda di risarcimento del danno, la facoltà della parte non inadempiente di ritenere la caparra che fosse stata versata (Cass. Civ. Sez. I,
1851/97 ).
Note
nota1
Questo periodo di tre giorni è considerato come spatium deliberandi concesso al contraente a favore del quale è previsto il termine essenziale. Sarebbe dunque precluso alla parte inadempiente di eseguire di propria iniziativa il contratto in ritardo: cfr. Grasso, voce Termine essenziale, in Enc. giur. Treccani, XXXI, 1994, p.2; Messineo, cit., p.683; Bianca, cit., p.322.
top1nota2
In tal senso Di Majo, cit., p.203, anche se in entrambi i casi rileva il concreto interesse delle parti o di una delle stesse all'essenzialità del termine di adempimento. Si vedano anche Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, p.683; Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1997, pp.319 e 320.
top2nota3
Così Di Majo, voce Termine, in Enc. dir., XLIV, 1992, p.206; Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., vol. IV, Torino, 1967, p.493; Mosco, La risoluzione per inadempimento, Napoli, 1950, p.188. Contra Nicolò, Termine essenziale e "mora debendi", in Foro it., 1944-46, p.931 e Busnelli, voce Clausola risolutiva, in Enc. dir., VII, 1960, p.200, per i quali la risoluzione non sarebbe automatica, ma si verificherebbe
solo alla scadenza del terzo giorno ed il silenzio della parte rappresenterebbe il fatto costitutivo della risoluzione (rappresenterebbe dunque una fattispecie complessa formata da entrambi gli elementi: l'iniziale inadempimento e la successiva mancata dichiarazione della parte non inadempiente).
top3nota4
Analogamente Tamponi, La risoluzione per inadempimento, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1523.
top4Bibliografia
- BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
- BUSNELLI, Clausola risolutiva, Enc.dir., VII, 1960
- COSTANZA, La condizione e gli altri elementi accidentali, Torino, I contratti in generale, II, 1999
- DI MAJO, Termine, Enc.dir., XLIV, 1992
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- GRASSO, Termine essenziale, Enc.giur.Treccani
- MOSCO, La risoluzione del contratto per inadempimento, Napoli, 1950
- NICOLO', Termine essenziale e mora debendi, Foro it., 1944-1946
- TAMPONI, La risoluzione per inadempimento, Torino, I contratti in generale, II, 1999