Divisione transattiva e transazione divisoria



Il II comma dell'art. 764 cod.civ. dispone che l'azione di rescissione di cui all'art. 763 cod.civ. non è ammessa contro la transazione con la quale si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorchè non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.

Si tratta della c.d. transazione divisoria nota1, vale a dire dell'atto mediante il quale i contitolari provvedono a comporre questioni e problemi afferenti alla divisione del compendio comune.

Ad esempio Primo, Secondo e Terzo, eredi in parti eguali di Filano raggiungono un accordo in forza del quale a Primo viene assegnato un terreno edificabile, a Secondo un fabbricato ed a Terzo un capannone industriale. Successivamente emergono divergenze circa i valori degli assegni divisionali, poichè il capannone industriale risulta esser stato locato per un modico canone a terzi che non intendono rilasciarlo.

I condividenti, allo scopo di prevenire una eventuale lite, addivengono pertanto ad un accordo in forza del quale viene assegnato a Terzo un conguaglio in denaro a tacitazione dei diritti spettantigli.

L'atto con il quale viene raggiunta questa sistemazione delle posizioni reciproche non è più contestabile sotto il profilo della incongruenza tra quota di diritto e apporzionamento di fatto perchè è connotato da una prevalente funzione transattiva nota2. L'elemento causale preponderante è dunque quello della transazione (in relazione alla quale l'art. 1970 cod.civ. dispone la non impugnabilità a causa di lesione), valendo l'attributo "divisionale" a contraddistinguere l'atto unicamente dal punto di vista descrittivo.

Dalla transazione divisoria gli interpreti distinguono la c.d. divisione transattiva, mediante la quale o nel tempo anteriore o nel corso della divisione i contitolari dei beni comuni risolvono le problematiche che riguardano la natura, il valore dei beni, la consistenza dei diritti spettanti a ciascuno nota3.

Si pensi al caso in cui Primo, Secondo e Terzo durante le trattative destinate a sfociare nella attribuzione dei singoli cespiti facenti parte della massa dividenda (consistenti in un terreno edificabile, in un fabbricato ed in un capannone industriale), vengano a discutere del peso economico del capannone in relazione agli altri beni a causa del fatto che esso, pur avendo sulla carta un valore pari al terreno ed al fabbricato, tuttavia risulta meno appetibile in funzione del fatto che è occupato in forza di un contratto di locazione avente durata decennale. Qualora i condividenti si accordino nel senso di attribuire un conguaglio in denaro a Terzo, onde compensare il minor valore del capannone industriale da attribuirsi a costui, l'atto che sancisce questa situazione è pur sempre una divisione, che si caratterizza per la propria parallela natura transattiva.

Qual è il criterio discretivo tra le due figure?

La differenza deve essere ricercata nella prevalenza dell'elemento causale della divisione o della transazione, pur dovendosi riconoscere che entrambe le fattispecie sono connotate da una commistione di funzioni. In giurisprudenza si è fatto riferimento al criterio della proporzionalità tra attribuzioni patrimoniali concretamente assegnate e quote di diritto spettanti a ciascuna delle parti (Cass. Civ., Sez. III, 13942/12).
Importante è anche notare che la transazione divisoria è tale proprio perchè per lo più cronologicamente successiva rispetto al perfezionamento di un negozio divisionale, venendo a sanare questioni e controversie che traggono la propria fonte da un assetto di interessi già stabilito nota4. La divisione transattiva invece è essa stessa una divisione che, a causa delle concrete modalità che precedono l'atto che consacra l'intesa raggiunta tra i condividenti, può anche dirsi descrittivamente connotata dallo scopo di prevenire l'insorgenza di una lite avente ad oggetto le quote, la natura dei beni assegnati, i valori di essi. E' anche possibile che le parti abbiano stipulato un mero atto predivisionale, senza considerare la differenza di valore tra gli assegni, pur senza avervi fatto rinunzia, rinviando al negozio definitivo la regolazione degli stessi (Cass. Civ., Sez. II, 8240/2019).

La distinzione (anche relativamente alla predetta negoziazione preliminare) evidentemente non è accademica, in quanto soltanto alla transazione divisoria (proprio perchè essa è una vera e propria transazione) e non alla divisione transattiva si applica il disposto del II comma dell'art. 764 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. II, 4106/85 ; Cass. Civ. Sez. II, 836/76). Il riferimento all'inammissibilità della rescissione della transazione divisoria non è l'unico aspetto applicativo della disciplina dettata per la transazione: si pensi anche all'annullabilità per errore di diritto (art. 1969 cod.civ. ) (Cass. Civ. Sez. II, 1561/75 ). Il tema, particolarmente difficile in riferimento alla nozione di caput controversum, sarà oggetto di esame specifico in sede di analisi degli effetti dei vizi della volontà negoziale.

Note

nota1

Cfr. Bigiavi, Divisione transattiva e transazione divisoria, in Temi emil., I, 1930, pp.121 e ss..
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nota2

CosìDe Cesare-Gaeta, Le ipotesi divisionali, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p.32; Sesta, Comunione di diritti. Scioglimento. Lesione, Napoli, 1988, p.174; Del Prato, voce Transazione (dir. priv.), in Enc. dir., p.824.
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nota3

Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.499.
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nota4

In dottrina vi sono Autori che applicano il II comma dell'art. 764 cod.civ. solo alle transazioni successive alla conclusione dell'accordo divisorio. In tal senso Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria , in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1961, p.497; Forchielli, Della divisione , in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1978, p.518. E' preferibile escludere l'azione di rescissione ex art. 764 cod.civ. anche nel caso di accordi raggiunti nel corso delle operazioni divisionali. Così Moscarini, Gli atti equiparati alla divisione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1963, p.562; Mirabelli, Transazione e divisione, in Foro it., I, 1952, p.44; Moscati, voce Divisione, in Enc. giur. Treccani, p.7.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • BIGIAVI, Divisione transattiva e transazione divisoria, Temi emil., vol. I, 1930
  • DE CESARE-GAETA, Le ipotesi divisionali, Padova, Succ. e don. dir. da Rescigno, II, 1994
  • DEL PRATO, Transazione (dir.priv.), Enc.dir., XLIV
  • FORCHIELLI, ANGELONI, Della divisione (Artt. 713-768), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXXVIII, 2000
  • MIRABELLI, Transazione e divisione, Foro it. , I, 1952
  • MOSCARINI, Gli atti equiparati alla divisione, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1963
  • MOSCATI, Divisione, Enc.giur. Treccani
  • SESTA, Comunione di diritti. Scioglimento. Lesione, Napoli, 1988

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