Amministrazione di sostegno: formalità pubblicitarie




L'art. 405 cod. civ. prescrive che sia il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, sia il decreto di chiusura come ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno debbano essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro, a tal fine istituito presso l'ufficio del giudice tutelare di ciascun Tribunale (art.47 disp. att. cod. civ. ).

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e quello di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. La disposizione è in tal senso del tutto analoga a quella di cui all'art.423 cod. civ., dettata in tema di interdizione e di inabilitazione.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

L'art.49 bis disp. att. cod. civ. segnala il contenuto delle annotazioni che vanno effettuate a cura del Cancelliere nel registro delle amministrazioni di sostegno "in un capitolo speciale per ciascuna di esse":

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno ed ogni altro provvedimento assunto dal Giudice nel corso della stessa, compresi quelli assunti in via d'urgenza ex art. 405 cod. civ.;

2) le generalità complete del beneficiario;

3) le generalità complete dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

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