Le parti della transazione



Ai sensi del I comma dell'art.1966 cod.civ. per poter prendere parte all'accordo transattivo le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite .

Il II comma della norma citata prescrive addirittura la nullità della transazione se le situazioni soggettive in essa dedotte, per propria natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratte alla disponibilità delle parti.

Il senso della disposizione è disputato. Secondo un'opinione mentre il I comma di cui sopra avrebbe a che fare con la capacità di agire delle parti, il secondo si riferirebbe piuttosto alla legittimazione delle stesse nota1. E' tuttavia agevole rilevare che una siffatta soluzione metterebbe in crisi i principi generali: l'incapacità di agire produce infatti semplice annullabilità del contratto, che mai può essere considerato radicalmente viziato da nullità. E' stato a questo proposito prospettato che la norma in esame stabilirebbe una peculiare disciplina, propria del contratto di transazione.

E' invece preferibile interpretare la norma nel senso che il I comma si riferisca al soggetto della transazione, il cui difetto di capacità sarebbe produttivo di annullabilità dell'atto e che invece il II comma riguardi esclusivamente l'oggetto della transazione, la cui inidoneità si rifletterebbe in una incapacità giuridica in ordine alla stipulazione dell'atto che bene darebbe conto della nullità del medesimo nota2.

Per verificare la capacità di transigere di un soggetto è usuale il riferimento alla natura di ordinaria o di straordinaria amministrazione dell'atto. La giurisprudenza è a questo riguardo orientata nel senso di condurre una verifica della situazione sottostante all'accordo transattivo. Quando questo fosse finalizzato alla conservazione di un diritto si tratterebbe di ordinaria amministrazione. Ne segue che il minore potrebbe validamente transigere anche per il tramite dei genitori pur sprovvisti di provvedimento tutorio (Cass. Civ. Sez. II, 3183/80 ). In altra ipotesi, con riferimento alla composizione di una lite in tema di risarcimento del danno, la differenza tra ordinaria e straordinaria amministrazione è stata rinvenuta nell'importanza del danno (Cass. Civ. Sez. III, 4562/97 ) nota3.

L'accordo transattivo può essere perfezionato anche da società, persone giuridiche con scopi non lucrativi, altre entità dotate di soggettività. Speciali norme disciplinano la transazione che veda la partecipazione di un ente pubblico territoriale.

In materia di fallimento è previsto all'art. 35 l.f. che il curatore possa transigere, debitamente autorizzato dal comitato dei creditori . Analoga facoltà spetta al commissario liquidatore nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa (art. 201 l.f.) nonchè il commissario governativo nell' ipotesi di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi (c.d. "legge Prodi").

Note

nota1

Così Pugliatti, Della transazione. Libro delle obbligazioni II. Contratti speciali, in Comm. cod.civ. diretto da D'Amelio-Finzi, Firenze, 1949, p.469.
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nota2

In questo senso Rescigno, Incapacità naturale e adempimento, Napoli, 1950, p.208.
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nota3

Sul potere di transigere dei genitori in nome e per conto dei figli minori, l'art. 320 cod.civ. impone l' autorizzazione del giudice tutelare (non surrogabile da quella del notaio, ai sensi del VII comma dell'art.21 del d.lgs. 149/2022) se la transazione ha ad oggetto uno degli atti specificamente indicati nel medesimo articolo. Più genericamente l'art. 374, n. 7, cod.civ. vieta al tutore di transigere senza l' autorizzazione del giudice tutelare. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che si riferiva peraltro all'abrogato art. 375, n. 4, cod.civ. la norma andrebbe interpretata nel senso che il tutore non potrebbe mai transigere senza l'autorizzazione (dell'allora Tribunale, attualmente del giudice tutelare). Ne segue che il minore emancipato, a cagione del richiamo a questa norma operato dall' art. 394 cod.civ. nonchè l'inabilitato, ai sensi dell' art. 424 cod.civ. , non potrebbero mai transigere da soli.
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Bibliografia

  • PUGLIATTI, Della transazione, Firenze, Comm.cod.civ.dir.da D'Amelio Finzi, 1949
  • RESCIGNO, Incapacità naturale e adempimento, Napoli, 1950

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