Individuazione dell'istituito (sostituzione fedecommissaria)



Tra il testatore e l'istituito deve esservi uno specifico vincolo familiare. Più precisamente l'istituito deve, ai sensi dell'art. 692 cod.civ. , essere figlio, discendente (es.: nipote) o coniuge del disponente nota1. La norma fa menzione genericamente di "figlio"
nota2.
Quanto al coniuge è il caso di osservare come non rilevi la separazione personale, che non fa venir meno il vincolo matrimoniale, al contrario di quanto invece è dato di osservare per il divorzio nota3.

L'istituito deve altresì essere interdetto, condizione che viene raggiunta in esito al relativo procedimento giudiziale promosso sulla scorta della situazione di incapacità di intendere o di volere del soggetto. Cosa dire dell'ipotesi in cui l'istituito non si trovi in tale condizione al tempo della apertura della successione, essendo la relativa procedura in itinere ? Secondo un'opinione la disposizione sarebbe inefficace. Poiché il II comma dell'art. 692 cod.civ. si riferisce in modo espresso all'ipotesi del minore d'età che, trovandosi nelle condizioni di abituale infermità mentale, ancora non interdetto al tempo dell'apertura della successione, si presume che sia dichiarato tale nel termine di cui all'art. 416 cod.civ. , se ne è inferito che, in tutti gli altri casi, non sia possibile conferire rilievo ad una situazione di incapacità non ufficialmente conclamata nota4. È tuttavia preferibile accogliere il contrario parere di chi rileva come piuttosto quella disposizione sia l'indice del fatto che la sostituzione possa operare ogniqualvolta faccia seguito la pronunzia di interdizione nota5.

L'istituto in esame non rinviene applicazione nell'amministrazione di sostegno: pertanto il beneficiario non può rivestire la qualità di istituito nè può a lui essere sostituito chi dovesse prendersene cura. Questa conclusione non è parsa utile nè frutto di adeguata ponderazione da parte del legislatore. Per tale motivo v'è chi ha prospettato addirittura la possibilità di domandare l'interdizione di chi, già beneficiario di amministrazione di sostegno, si desideri istituire nell'ambito del meccanismo di cui all'art. 692 cod.civ.. Un tale esito non può certo essere escluso sulla base della considerazione, puramente fattuale, della mancata prospettazione nel ricorso del vantaggio per il beneficiario di una siffatta soluzione (cfr. in tal senso Tribunale Bologna, 31 ottobre 2018).

Note

nota1

I fratelli e le sorelle del testatore non sono più menzionati tra gli istituiti in esito alla novellazione dell'art. 692 cod.civ. intervenuta nel 1975.
top1

nota2

In tale ambito dovevano intendersi (nel tempo precedente la riforma della filiazione di cui al d.lgs. 2013/154) compresi non soltanto i figli legittimi, bensì anche quelli legittimati. Si disputava invece se potessero rientrarvi i figli naturali riconosciuti o dichiarati nonché quelli non riconoscibili ex art.251 cod.civ. In senso favorevole Marinaro, La nuova sostituzione fedecommissaria, Napoli, 1979, pp.44 e ss. Contra Tamburrino, Lineamenti del nuovo diritto di famiglia italiano, Torino, 1978, p.423. Occorre tuttavia precisare che per quanto attiene ai figli naturali riconosciuti il nostro ordinamento anche prima della riforma predetta affermava la parità di diritti rispetto ai figli legittimi (così Terzi, Sostituzione semplice e sostituzione fedecommissaria, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.1164). Più complessa era la situazione dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, per i quali mancava il presupposto per l'operatività della norma, cioè lo status di figlio. Per questo motivo parte della dottrina tendeva ad escludere la possibilità che potessero assumere la qualità di istituiti nella sostituzione fedecommissaria (Talamanca, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari (Arttt. 679-712), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1965, p.338). Altri invece ritenevano che, avendo il legislatore previsto una loro successione ex lege, dando perciò rilevanza al vincolo naturale che li unisce ai genitori, sarebbe sembrato più corretto ritenere che questo vincolo rilevasse anche ai fini della sostituzione fedecommissaria (Tamburrino, op.cit., p.423). Il ragionamento potrebbe essere ancora valido limitatamente alle ipotesi in cui il riconoscimento venisse negato dal Giudice nell'interesse del figlio.
top2

nota3

Marinaro, op.cit., p. 41.
top3

nota4

Benedetti, in Comm. alla riforma del diritto di famiglia, vol.I, Padova, 1977, p. 897.
top4

nota5

Talamanca, op.cit., p.343.
top5

Bibliografia

  • BENEDETTI, Padova, Comm. alla riforma del diritto di famiglia, I, 1977
  • MARINARO, La nuova sostituzione fedecommissaria, Napoli, 1979
  • TAMBURRINO, Lineamenti del nuovo diritto di famiglia italiano, Torino, 1978
  • TERZI, Sostituzione semplice e sostituzione fedecommissaria, Padova, Succ. e Donaz., I, 1994

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Individuazione dell'istituito (sostituzione fedecommissaria)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti