Negozi di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione



La distinzione tra negozi di ordinaria amministrazione e negozi che eccedono l'ordinaria amministrazione possiede varia rilevanza.
Anzitutto essa vale a fondare diverse regole attinenti alla legittimazione ad agire del soggetto che li pone in essere. Ai sensi degli artt. 394 , 424 cod.civ. i soggetti relativamente incapaci (minori emancipati e inabilitati) possono compiere da soli soltanto gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione. Per tutti gli altri atti la volontà di questi soggetti deve essere integrata dall'assenso del curatore, risultando altresì indispensabile l'autorizzazione dell'organo tutorio (art. 394 cod.civ.). Fa eccezione il caso del minore emancipato autorizzato all'esercizio dell'impresa (art. 397 cod.civ.).

Per quanto attiene ai soggetti assolutamente incapaci (minori di età, interdetti) la distinzione in esame attiene, di volta in volta, al libero compimento dell'atto da parte del legale rappresentante dell'incapace, in alternativa alla necessità di richiedere preventivamente l'autorizzazione all'Autorità Giudiziaria ovvero al notaio, nei casi consentiti ai sensi dell'art.21 d.lgs. 149/2022 (cfr. III comma art. 320 cod.civ.), ovvero all'individuazione della competenza di quest'ultima (cfr. artt. 374 cod.civ.).

La distinzione è invece probabilmente destinata a perdere rilevanza in conseguenza dell'entrata in vigore dell' amministrazione di sostegno (artt.404 e ss. cod.civ.). Infatti di volta in volta, in base alle disposizioni del giudice (il cui provvedimento di nomina deve contenere le prescrizioni del caso) l'attività giuridica imputabile al beneficiario verrà effettuata liberamente da costui oppure con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, oppure ancora da quest'ultimo quale rappresentante legale del primo. Ciò che conta è il tramonto della distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, sostituita da un più pragmatico (ma anche potenzialmente più evanescente) riferimento a categorie di atti o a singoli atti.

In tema di comunione legale dei beni tra coniugi l'art. 180 cod.civ. propone la distinzione in esame relativamente alla disgiuntività o congiuntività dell'espressione della volontà ai fini del compimento dell'atto.

La differenza si palesa anche utile per quanto riguarda i poteri demandati all' amministratore di una società, pur dovendosi rilevare che i concetti di ordinaria o straordinaria amministrazione ricavabili a proposito degli atti degli incapaci non siano fruibili nell'ambito societario, nel quale assume importanza la riconducibilità dell'atto all'oggetto sociale (Cass. Civ. Sez. I, 2430/94; Cass. Civ., Sez. I, 5152/2010) nota1.

Si pensi infine all' amministrazione del condominio ed all'introduzione delle innovazioni ed agli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui agli artt. 1108 , 1120 cod.civ.

Svolte queste premesse occorre approfondire la nozione di ordinaria e di straordinaria amministrazione, ricercandone l'aspetto distintivo. Si pongono a questo proposito all'attenzione dell'interprete due distinte opinioni. Secondo la tesi tradizionale, la differenza andrebbe colta nella natura intrinseca dell'attonota2. Il criterio sembra piuttosto da individuarsi nella rilevanza e nella funzione economica dell'atto (non già nella astratta natura giuridica di esso) nota3. In genere gli atti di ordinaria amministrazione sono funzionali alla conservazione dell'integrità del patrimonio, quelli di straordinaria amministrazione implicano invece una modificazione del valore capitale del patrimonio stesso nota4. E' comunque evidente che questo assunto, modulato sull'incidenza funzionale dell'atto sul patrimonio, deve essere temperato da un'analisi dell'incidenza economica dell'atto stesso. In concreto potrebbe darsi che un atto, pur astrattamente qualificabile come eccedente l'ordinaria amministrazione, per la tenuità economica di esso, si palesi piuttosto di ordinaria amministrazione. Proprio mettendo a fuoco la rilevanza economica dell'atto, è stato osservato come (oltre alla cennata funzione conservativa del patrimonio), l'atto di ordinaria amministrazione debba essere contrassegnato da un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto (ma anche in relazione al valore totale del patrimonio de quo) nonché comportare un margine di rischio modesto (Cass. Civ., Sez. III, 8461/2019).

Alcune esempi varranno a chiarire la portata di quanto espresso.
La donazione, ad esempio, deve considerarsi atto di straordinaria amministrazione perché modifica la consistenza del patrimonio del donante senza alcun corrispettivo, depauperandolonota5.

La vendita, pur essendo l'alienazione di cespiti aventi valore di capitale controbilanciata dalla corresponsione di un prezzo, deve, in linea di massima, essere analogamente considerata. Per il tramite di essa viene infatti modificata la consistenza del patrimonio, con il rischio di una lesione dell'integrità di esso. La stessa cosa non potrebbe dirsi tuttavia per la vendita dei frutti, inidonea a sortire i medesimi effetti decrementativi del capitale.

Come è evidente, non è la vendita ad essere intrinsecamente atto di straordinaria amministrazione: occorre temperare la considerazione dell'aspetto causale dell'atto con la valutazione dell'oggetto del medesimo.

Per quanto riguarda la transazione (atto non autorizzabile se non dal Giudice per i soggetti non dotati di piena capacità) possono essere compiute riflessioni del tutto simili (Cass. Civ. Sez. III, 4562/97 ).

Sicuramente atti di amministrazione ordinaria sono la riscossione di crediti, il pagamento di debiti, l'atto di nomina di un arbitro, in quanto esecutivo di un accordo (il compromesso o la clausola compromissoria) già perfezionato (Tribunale di Ravenna, 05 novembre 1993 ) nota6.

Talvolta è la legge stessa a qualificare espressamente un atto come appartenente all'ordinaria o alla straordinaria amministrazione. Si pensi all'abrogato (per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n.40 ) III comma dell'art. 807 cod.proc.civ. : esso prescriveva che al compromesso si applicassero le disposizioni che regolano la validità dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione .

Note

nota1

Conformi anche Auciello, Badiali, Iodice, Mazzeo, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia, Milano, 2000, p.109.
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nota2

Ferrara, voce Amministrazione (atti di), in Nuovo Dig.it., Torino, 1937, p.393 e Azzariti-Martinez, Diritto civile italiano, vol.III, Padova, 1943, p.989.
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nota3

Così, in particolare, Mirabelli, I cd. atti di amministrazione, in Scritti giuridici in onore di Scialoja, vol.III, Bologna, 1953, p.351.
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nota4

In questo senso Stella Richter, Sgroi, Delle persone e della famiglia, in Comm.cod.civ., Torino, 1967, p.412.
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nota5

Cfr. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.200.
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nota6

Dell'Oro, Emancipazione, affidamento e affiliazione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1972, p.43.
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Bibliografia

  • AUCIELLO - BADIALI - IODICE - MAZZEO, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia: manuale e applicazioni pratiche delle lezioni di Guido Capozzi, Milano, 2000
  • BARBERO, Il sistema del diritto privato, Torino, 1988
  • DELL'ORO, Emancipazione. Affidamento e affiliazione, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura d Scialoja e Branca, 1972
  • FERRARA, Amministrazione (atti di), Torino, Nuovo Dig.it., 1937
  • MIRABELLI, I c.d. atti di amministrazione , Bologna, Scritti giuridici in onore di Scialoja, III, 1953
  • STELLA RITCHER, SGROI, Delle persone e della famiglia , Torino, Comm cod.civ., 1967

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