In esito all'apertura della successione l'istituito viene a trovarsi nella situazione giuridica di chiamato ai sensi dell'art.
460 cod.civ. . E' chiaro che, stante la qualità personale di costui, il sindacato circa l'accettazione sarà compiuto dal tutore (o dal protutore
nota1) ovvero dai genitori esercenti la potestà (nell'ipotesi di cui al II comma dell'art.
692 cod.civ. , vale a dire quando sia stato istituito un minore d'età che si trovi in stato di abituale infermità mentale tale da far presumere che esso sfoci in una pronunzia di interdizione).
Una volta che l'eredità sia stata conseguita in forza dell'accettazione, l'istituito viene a trovarsi in una situazione peculiare.
Infatti il di lui diritto non può essere qualificato come proprietà in senso proprio dei beni lasciatigli. Il II comma dell'art.
693 cod.civ. compie un riferimento testuale alla
posizione dell'usufruttuario, disponendo, previa valutazione di compatibilità, l'applicazione delle relative norme
nota2. L'usufruttuario tuttavia può disporre vendendo, donando, permutando il proprio diritto ancorchè parziario, mentre in linea di massima, salvo quanto si dirà, non pare che l'istituito possa comportarsi analogamente. Al di là del difetto quasi assoluto dei poteri di disposizione (non potendo alienare i beni in modo pieno se non ricorrendo specifiche situazioni che verranno meglio analizzate con riferimento al modo di disporre dell'art.694 cod.civ.
apri ), l'art.693 cod.civ.
apri prevede che l'istituito abbia "il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione". Si parla anche di
proprietà risolubile nota3. Concretando il disposto predetto, l'istituito avrà il pieno godimento dei beni oggetto del fedecommesso, potrà compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ponendo in essere anche tutte quelle innovazioni intese ad una migliore fruizione di essi.
Quanto agli obblighi gravanti sull'istituito è il caso di rilevare come possa essere valorizzato il predetto richiamo alla normativa in tema di usufrutto di cui al II comma dell'art.693 cod.civ.. Dovrà così procedersi alla
redazione dell'inventario (peraltro indispensabile anche sotto il diverso profilo della procedura dell'accettazione beneficiata imprescindibilmente da seguire nel caso di eredità devoluta ad incapaci) ed alla
prestazione di un'idonea garanzia (cfr. gli artt.
1001 ,
1002 cod.civ.).
L'amministrazione dovrà essere condotta diligentemente. Le spese di manutenzione e quelle di riparazione saranno regolate dagli
artt.1004 e
1005 cod.civ..
Cosa riferire quanto ai debiti ereditari? Sembra chiaro che l'istituito, in quanto erede e destinatario delle utilità che si ritraggono dalla successione, non possa non rispondere delle passività, in armonia con i principi generali. D'altronde la procedura inventariale che necessariamente va seguita quando il beneficiario di lasciti testamentari è incapace (art.471 cod.civ.
apri) prevede essenzialmente la ricognizione dei debiti ed il pagamento dei creditori, i quali ben potranno soddisfarsi direttamente sui beni di cui l'istituito è destinatario. La posizione dei creditori personali dell'istituito è regolata dall'art.
695 cod.civ. , che sarà sottoposto a separata disamina
nota4.
nota1
Note
nota1
Infatti il tutore dovrebbe identificarsi nel soggetto che, avendo la cura dell'istituito, dovrebbe coincidere con il sostituito. Ciò non esclude che le due figure possano essere affidate a due soggetti diversi: il sostiutito dovrà occuparsi dell'assitenza materiale dell'istituito, restando in capo al tutore i poteri decisionali circa le modalità della cura nonché la rappresentanza giuridica dell'incapace (Talamanca, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari (Arttt. 679-712), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1965, p.343; Moretti, La sostituzione fedecommissaria, in Rass.dir.civ., 1981, p.449).
top1 nota2
E' stato osservato al riguardo (Terzi, Sostituzione semplice e sostituzione fedecommissaria, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.1168; Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p. 535) come la similitudine si riduca alla constatazione della deprivazione del potere di disposizione, per il resto essendo la situazione dell'usufruttuario e quella dell'istituito assolutamente differenti. L'usufruttuario è titolare di un diritto parziario che rinviene nel diritto del nudo proprietario i propri limiti. Il diritto dell'istituito invece è un diritto pieno, nel senso che non rinviene contemporaneamente alcun diritto che gli si opponga. Il diritto del sostituito è destinato a manifestarsi in un tempo successivo.
top2 nota3
Così Benedetti, in Comm. alla riforma del diritto di famiglia, vol.I, Padova, 1977, p. 883.
top3 nota4
Caramazza, op.cit., p.539.
top4 Bibliografia
- BENEDETTI, Padova, Comm. alla riforma del diritto di famiglia, I, 1977
- CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982
- MORETTI, La sostituzione fedecommissaria, Rass. dir. civ., 1981
- TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978
- TERZI, Sostituzione semplice e sostituzione fedecommissaria, Padova, Succ. e Donaz., I, 1994