Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari



Ai sensi dell'art. 752 cod.civ. i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari (in essi comprese anche le spese funerarie: Cass. Civ., Sez. II, 1994/2016; Cass. Civ. Sez.II, 28/02) in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto nota1. Ciò premesso, l'art. 719 cod.civ. assume in considerazione l'eventualità in cui i coeredi aventi diritto a più di metà dell'asse concordino circa la necessità di dar seguito alla vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari (Cass. Civ. Sez. II, 3732/85) nota2.
In tal caso si procede alla vendita all'incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti nota3. Si noti come la regola in esame si ponga come derogatoria rispetto al principio generale di cui all'art. 1108 cod.civ. (norma peraltro applicabile genericamente anche alla situazione di contitolarità che discende dall'istituzione della comunione ereditaria incidentale: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 17216/12), a mente del quale l'alienazione del bene comune dovrebbe essere decisa, quale atto di amministrazione straordinaria, all'unanimità.

Quando concorre il consenso di tutte le parti (perchè ad esempio vi è denaro liquido con il quale poter pagare i debiti ovvero perchè si intende procedere alienando un bene immobile anche in presenza di beni mobili) nota4, la vendita può seguire tra i soli condividenti e senza pubblicità, salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori (art. 719, II comma, cod.civ. ).

Note

nota1

Cfr. Azzariti, voce Debiti ereditari (pagamento dei), in N.mo Dig. it., pp.182 e ss.;Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1983, p.717.
top1

nota2

Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1980, p.146, il quale precisa che l'espressione "necessità", utilizzata dall'art.719 cod.civ., va infatti intesa nel senso di "opportunità", che diventa vera e propria necessità solo ove manchi nell'eredità denaro liquido sufficiente ad estinguere le situazioni debitorie.
top2

nota3

Si confronti De Cesare-Gaeta, La divisione giudiziale, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p.45.
top3

nota4

Così, tra gli altri, Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p.626.
top4

Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • AZZARITI, voce Debiti ereditari (Pagamento dei), N.mo Dig. it.
  • BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • DE CESARE-GAETA, La divisione giudiziale, Padova, Succ. e don. dir. da Rescigno, II, 1994

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti