Quanto alle caratteristiche della transazione è possibile riferire anzitutto della appartenenza di essa alla categoria dei
contratti a prestazioni corrispettive. Ciascuna delle parti recede parzialmente dalle proprie originarie pretese, ciò che si compendia nella c.d. reciprocità delle concessioni. E' palese che la concessione di una parte rinviene movente in quella analogamente fatta dall'altra
nota1 . Questo spiega l'applicabilità del rimedio della
risoluzione (per inadempimento, eccessiva onerosità sopravvenuta, impossibilità sopravvenuta), che nella transazione si atteggia peculiarmente
nota2. La natura sinallagmatica della transazione non confligge con il principio di equivalenza delle prestazioni. A questo riguardo occorre far riferimento a quanto si espone in materia di elemento causale del negozio transattivo ed a quanto è possibile riferire circa le peculiarità della causa nei negozi contraddistinti dall'aleatorietà (cfr. art.1970 cod.civ.
apri ).
Il titolo
oneroso del congegno negoziale è insito per ciascuna delle parti del contratto nel sacrificio economico conseguente alla rinunzia parziale alle proprie pretese originarie
nota3.
Quanto alla qualificazione della transazione in chiave di negozio di
ordinaria ovvero di straordinaria amministrazione, è possibile sostenere della naturale neutralità di essa sotto questo profilo. In buona sostanza il vero problema è quello della natura e della consistenza delle pretese e dei rapporti sottostanti
nota4.
Dal punto di vista effettuale la transazione può essere definita un atto
negoziale eventualmente traslativo, precisamente tutte le volte in cui l'oggetto di controversia è un diritto reale immobiliare. Non a caso il n.12 dell'art.
1350 cod.civ. dispone in detta ipotesi la indispensabilità della forma scritta e il n.13 dell'art.
2643 cod.civ. la trascrizione del contratto.
Note
nota1
In questo senso Mosco, Onerosità e gratuità negli atti giuridici, Milano, 1942, p.177 e Butera, Della transazione, Torino, 1933, p.11.
top1nota2
Santoro-Passarelli, La transazione, Napoli, 1986, p.205.
top2nota3
Valsecchi, Gioco e scommessa. Transazione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, vol. XXXVII, Milano, 1954, p.188. Contra Carresi, La transazione, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1967, p.97 per il quale la transazione non può qualificarsi né in termini di onerosità, né in termini di gratuità, poiché la natura dichiarativa propria della transazione ne precluderebbe una qualificazione che implica un confronto tra le situazioni patrimoniali delle parti anteriormente alla stipulazione dell'atto e la consistenza del patrimonio delle stesse in esito al perfezionamento dell'accordo transattivo. Su quest'ultima considerazione si può anche concordare, ma non su quella relativa alla natura dichiarativa della transazione. Antico è il dibattito afferente a questo aspetto, come d'altronde sulla riconducibilità della transazione all'ambito dei negozi di accertamento. Qui basti osservare come il riferito nodo abbia a che fare con la natura latu sensu "aleatoria" del negozio transattivo, nel quale cioè non risulta apprezzabile "ex ante" il grado di sacrificio patrimoniale delle parti in relazione all'esito di quello che sarebbe stato il pronunciamento giudiziale. Si rifletta, d'altronde, che la transazione, non casualmente, non è impugnabile per lesione (art.
1970 cod.civ. ).
top3nota4
Così Dal Prato, voce Transazione, in Enc.dir., p.837.
top4 Bibliografia
- BUTERA, Della transazione, Torino, 1933
- CARRESI, La transazione, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Vassalli, 1966
- DEL PRATO, Transazione, Enc. dir.
- MOSCO, Onerosità e gratuità degli atti giuridici , Milano, 1942
- SANTORO PASSARELLI, La transazione, Napoli, 1986
- VALSECCHI, Il giuoco e la scommessa, Milano, 1954