La premorienza del disponente rispetto al beneficiario di una donazione può rappresentare l'evento dedotto sotto una condizione sospensiva, verificatasi la quale è previsto che l'atto di liberalità acquisti efficacia. Si parla a tal proposito di donazione
si praemoriar (=se premuoia, a condizione che premuoia).
Mentre, come più approfonditamente viene esaminato in tema di patti successori, la c.d. donazione
mortis causa (dalla quale comunque non scaturisce nessuna aspettativa, se non di mero fatto) è nulla, è invece valida la donazione munita della clausola in esame. In essa l'evento morte non funge da causa dell'attribuzione, bensì da evento dedotto nell'ambito di un elemento accidentale
nota1. Così, in virtù della donazione
si praemoriar o
cum moriar, il donante pone in essere un atto connotato da irrevocabilità e che non presenta i caratteri del patto successorio (cfr.
Cass. Civ. Sez. II, 34858/2023).
Il donatario diviene altresì, in conseguenza della stipulazione, immediatamente titolare di un'aspettativa giuridicamente tutelata, vale a dire di una situazione giuridica soggettiva corrispondente a quella che acquista ogni acquirente sotto condizione sospensiva. Ciò consente al medesimo di compiere atti conservativi (art.
1356 , I° comma cod.civ.), financo di disporre dell'aspettativa medesima, ad esempio alienandola (art.
1357 cod.civ.)
nota2.
La figura in esame potrebbe al più dissimulare un patto successorio istitutivo a titolo gratuito, ogniqualvolta il donante avesse in questa maniera inteso disporre della propria futura successione, considerando come ereditari i beni di cui viene a disporre con l'atto di liberalità. In questi casi rimane aperta un'eventuale impugnativa dell'atto compiuto in fronde alla legge (art.
1344 cod.civ.)
nota3.
Note
nota1
La condizione si praemoriar incide perciò sugli effetti e non sulla funzione del contratto: cfr. Palazzo, voce Donazione, in Digesto delle discipline privatistiche, vol.III, 1991, p.143.
top1nota2
La donazione è infatti irrevocabile e la volontà del disponente non può influire in alcun modo sulla sorte dell'attribuzione, la quale dipende solo dal verificarsi dell'evento condizionale (Torrente, La donazione, in Trattato di dir.civ. e com., dir. da Cicu-Messineo, vol.XXII, Milano, 1956, p.311 e Carnevali, Le donazioni, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.II, Torino, 1982, p.490).
top2nota3
Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, Milano, 1983, p.33.
top3 Bibliografia
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
- CARNEVALI, Le donazioni, Torino, Trattato Rescigno, VI, 1982
- PALAZZO, Donazione, Torino, Dig.disc.priv. sez.civ., 1991
- TORRENTE, La donazione, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, 2006