Clausola risolutiva espressa



La clausola risolutiva espressa (art.1456 cod.civ. ) è la pattuizione apposta al contratto, mediante la quale si prevede che l'inesecuzione di una specifica obbligazione secondo le convenute modalità ne cagioni la risoluzione.
La risoluzione non avviene immediatamente, per il solo verificarsi dell'ipotesi di inadempimento prevista dalla clausola risolutiva, ma per la dichiarazione di volersene avvalere. In altri termini, l'inadempimento non esplica di per sè l'effetto risolutivo, lasciando pur sempre sussistere la facoltà di scelta, nell'altra parte, fra l'agire per ottenere comunque l'adempimento o provocare la risoluzione di diritto del contratto nota1.

Questa doppia facoltà viene meno solo con la effettuazione della scelta di avvalersi degli effetti propri della clausola o meno. La relativa dichiarazione può essere effettuata in ogni tempo, semprechè non sia decorso il termine prescrizionale ordinario decennale (Cass. Civ. Sez. I, 5455/97) nota2.
L'effetto risolutivo del contratto è dunque propriamente legato ad una manifestazione di volontà del contraente che si giova della clausola, il che ne costituisce un requisito legale, una condicio iuris nota3.
Una volta che la comunicazione di questo intento sia pervenuta alla parte inadempiente, si producono i medesimi effetti che sono propri della domanda giudiziale di risoluzione: da un lato, a far tempo da essa, l'eventuale offerta di adempimento dovrebbe essere qualificata come tardiva e potrebbe dunque essere legittimamente rifiutata dal contraente non inadempiente, dall'altro costui non potrebbe mutare la propria scelta, ormai orientata alla risoluzione, domandando la manutenzione del contratto nota4.

La clausola risolutiva espressa costituisce uno strumento assai efficace di modulazione dell'interesse della parte in ordine all'ottenimento di un determinato risultato. Si è infatti detto che, per il tramite di essa, è possibile far assurgere condotte, configuranti di per sè lievi inadempimenti, al rango di inadempimenti non lievi, ponendo fuori gioco la valutazione di non scarsa importanza di cui all'art. 1455 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. III, 10815/95 ; Cass. Civ. Sez. II, 10102/94 ) nota5.
A tal fine la clausola deve essere tuttavia configurata in modo preciso, descrivendo con chiarezza il comportamento che ne costituisce l'oggetto: per altra via essa diverrebbe di stile nota6 e perderebbe ogni effettività, come nel caso in cui le parti prevedessero genericamente che ogni e qualsiasi condotta inadempiente rispetto alle obbligazioni contenute in un determinato accordo cagioni la risoluzione di esso (Cass. Civ., 3119/85) nota7. va inoltre osservato come l'operatività della clausola non elimina comunque qualsiasi sindacato del giudice relativo alla condotta delle parti, la quale deve pur sempre ispirarsi alla buona fede contrattuale (Cass. Civ., Sez. VI-II, 5401/2019).

Occorre inoltre ricordare che non si potrebbe aggirare, in forza dell'apposizione di clausola risolutiva, la previsione normativa che predetermina, ai fini della risoluzione, il limite della gravità dell'inadempimento in ipotesi specifiche. Ad esempio nella vendita con patto di riservato dominio l'art. 1525 cod.civ. predetermina la rilevanza del mancato pagamento di una sola rata non superante l'ottava parte del prezzo. Tale eventualità non dà luogo alla risoluzione del contratto, nonostante patto contrario. Ciò significa che non potrebbero le parti sovrapporre a questa valutazione legale una differente prescrizione.

Si osservi ancora che, in relazione alla legislazione speciale, quale ad esempio quella in tema di affittanza di fondi agrari, spesso sono dettate, in tema di valutazione della condotta dell'affittuario del fondo rustico, regole più favorevoli a quest'ultimo. In questi casi si è stabilito che la deroga a tali disposizioni deve considerarsi valida solo quando fosse pattiziamente intervenuta con l'ausilio delle associazioni di categoria (Cass. Civ. Sez. III, 6328/96).

Come opera in concreto il meccanismo risolutorio proprio della clausola in esame? Ai sensi del II comma dell'art. 1456 cod.civ. , la risoluzione opera di diritto quando, come detto, la parte interessata dichiara all'altra (quella inadempiente) che intende valersene: si tratta di una dichiarazione di carattere negoziale, unilaterale, non connotata da alcuna particolare forma.

Risultano ammissibili in materia condotte concludenti ?
Si è affermato, ad esempio, che la tolleranza della parte in relazione a condotte che concretano inadempimento (come il ritardo nel pagamento di un canone, etc.) renderebbe in concreto inoperante la clausola (Cass. Civ. Sez. III, 1316/98). Il problema tuttavia è diverso: stante il modo di disporre dell'art. 1456 cod.civ. il nodo non è quello della valutazione del significato di una condotta tollerante, quanto piuttosto della dichiarazione o del comportamento dal quale si desuma l'intento del contraente di avvalersi della clausola, stante la riconducibilità della risoluzione alla manifestazione di questa intenzione (Cass. Civ. Sez. I, 5436/95). In tema di inadempimento degli obblighi scaturenti da contratto preliminare di vendita è stato deciso che è possibile per il contraente non inadempiente che in un primo tempo abbia instato per ottenere l'adempimento, successivamente domandarne la risoluzione in base alla clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto. Non potrebbe infatti l'atteggiamento di iniziale tolleranza essere interpretato come tacita rinunzia ad avvalersi della clausola (Cass.Civ., Sez.II, 24564/13). D'altronde l'accettazione e la ritenzione di rate di pagamento scaduto nonostante la manifestazione dell'intento di volersi avvalere della clausola non è stato reputato incompatibile con tale intento (Cass. Civ., Sez. II, 22372/2018).

Interessante è verificare i confini con una figura affine, la cui ammissibilità è dubbia. Si tratta della c.d. condizione risolutiva di inadempimento, ossia della clausola che configuri l'inadempimento come evento dedotto sotto condizione di carattere risolutivo.

Il problema sarà oggetto di specifica disamina. In questa sede è sufficiente osservare quanto segue. La condizione, come è noto, opera sul mero piano dell'efficacia del contratto, facendone venir meno gli effetti ex tunc, se risolutiva. Tale retroattività opera inoltre per tutti, anche per i terzi.

La clausola risolutiva e, in ogni caso, il fenomeno della risoluzione non attiene al piano dell'efficacia, bensì a quello della funzionalità del sinallagma. L'eventuale eliminazione degli effetti negoziali conseguente alla risoluzione opera retroattivamente nei soli confronti delle parti e non dei terzi, differenziandosi in ciò nettamente dal meccanismo condizionale nota8.

Notevole è la differenza, sotto il profilo funzionale, tra la clausola risolutiva espressa ed il termine essenziale (art. 1457 cod.civ.), il cui decorso conduce parimenti alla risoluzione ipso jure.
Nella prima, ai fini della risoluzione, come detto, occorre la dichiarazione della parte non inadempiente di volersi avvalere dell'effetto risolutorio proprio della clausola, nel secondo l'efficacia risolutoria si produce in esito al decorso dei tre giorni previsti dalla legge a far tempo dalla scadenza del termine, senza che sia intervenuta la comunicazione della parte interessata di volere comunque l'esecuzione del contratto (Cass. Civ. Sez. II, 10102/94). E' ben possibile che nello stesso contratto siano dedotte entrambe le clausole, i cui presupposti di operatività dovranno essere valutati in via autonoma dal Giudice (Cass. Civ. Sez. II, 32277/2023).

Note

nota1

Perchè si produca lo scioglimento del contratto occorre dunque una pluralità di elementi, sicchè in dottrina si parla di fattispecie complessa: Busnelli, voce Clausola risolutiva, in Enc. dir., VII, 1960, p.198; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.956.In tema di tutela di beni del demanio artistico e storico l'art. 11 del D.P.R. 283/2000, recante "Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico ed artistico", aveva previsto l'inserimento nel contratto con il quale detti cespiti vengono alienati, previa apposita autorizzazione, di apposita clausola risolutiva espressa, che venisse a sanzionare l'inosservanza delle specifiche prescrizioni (misure di tutela, di conservazione, l'indicazione degli usi compatibili del bene, le condizioni di pubblica fruizione) imposte all'acquirente. La condotta osservante di questi comportamenti ai quali l'acquirente era obbligato veniva espressamente qualificata dalla legge come prestazione afferente ad un'obbligazione principale, all'evidente fine di predeterminare l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento. Il Codice dei beni culturali (D. Lgs. 42/2004) ha abrogato l'intera citata normativa, alla quale si è sostituito un sistema di sanzioni, anche penali, conseguenti al difetto di autorizzazione per il compimento di determinato opere relative ai beni ovvero all'inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta (cfr. gli artt. 169 e 172 del Codice).
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nota2

Questa dichiarazione viene configurata come un negozio giuridico unilaterale recettizio non formale: cfr. Tamponi, La risoluzione per inadempimento, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1517.
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nota3

Così Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.315.
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nota4

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.552.
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nota5

Si vedano Iudica, Risoluzione per inadempimento, in Riv. dir. civ., II, 1983, p.191; Smiroldo, Profili della risoluzione per inadempimento, Milano, 1982, p.177; Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1997, p.315; Roppo, Il contratto, in Trattato dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2001, p.967.
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nota6

Cfr. Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.829; Gazzoni, op.cit., p.955.
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nota7

Rispettati questi limiti, si reputa che la clausola non rientri fra quelle considerate vessatorie: Turco, L'imputabilità e l'importanza dell'inadempimento nella clausola risolutiva, Torino, 1997, p.86.
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nota8

Cfr. Mosco, La risoluzione per inadempimento, Napoli, 1950, p.207.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • BUSNELLI, Clausola risolutiva, Enc.dir., VII, 1960
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • IUDICA, Risoluzione per inadempimento, Riv.dir.civ., II, 1983
  • MOSCO, La risoluzione del contratto per inadempimento, Napoli, 1950
  • ROPPO, Il contratto, Milano, Tratt.dir.priv.Iudica Zatti, 2001
  • SMIROLDO, Profili della risoluzione per inadempimento, Milano, 1992
  • TAMPONI, La risoluzione per inadempimento, Torino, I contratti in generale, II, 1999
  • TURCO, L’imputabilità e l’importanza nella clausola risolutiva, Torino, 1997

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