Sotto il concetto di negozio giuridico si è soliti ricomprendere quegli atti posti in essere dall'uomo, produttivi di effetti rilevanti da un punto di vista giuridico, in quanto dal medesimo voluti, e ritenuti da parte dell'ordinamento meritevoli di tutela. All'interno della categoria degli atti giuridici in generale, l'individuazione della categoria del negozio giuridico richiede cioè, in aggiunta alla materialità della condotta, alla coscienza e volontarietà della stessa (c.d. suitas ), anche
la volontà degli effetti, dell'intento perseguito dall'autore o dagli autori dell'atto negoziale. In questo senso, il negozio giuridico rappresenta lo strumento maggiormente rilevante per il cui tramite ha modo di esplicarsi l'autonomia che la legge riconosce ai privati, affinché gli stessi possano provvedere a regolare i propri interessi. L'ordinamento valuta positivamente la possibilità che la volontà dei privati esprima regole vincolanti ed impegnative per gli stessi, sia pure con i limiti e le forme che la legge stessa reputi il caso di porre
nota1.
Nonostante la grande importanza che riveste il concetto di negozio giuridico e le numerose specie e distinzioni che possono essere operate nell'ambito di esso, è il caso di rammentare che il codice civile non soltanto non ne fa menzione alcuna, ma non appronta neppure una apposita disciplina. La legge ha infatti quale esclusivo punto di riferimento il contratto (art.
1321 cod.civ.), al quale viene dedicata una cospicua disciplina generale e speciale (con riferimento, cioè, alle singole specie tipiche e nominate). Agli atti unilaterali (negoziali) si provvede, limitatamente alle specie inter vivos aventi un contenuto patrimoniale, per il tramite del rinvio recettizio di cui all'art.
1324 cod.civ. .
Questa constatazione ha indotto parte della dottrina a ritenere che il nostro legislatore abbia inteso esprimere in tal modo un rifiuto della figura
nota2. In realtà sembra più corretto porre un interrogativo. Se cioè il concetto di negozio giuridico rivesta oggi una autonoma funzione e se la stessa risulti ancora utile. Enunciata così la questione, è agevole notare come la considerazione della volontarietà degli effetti desiderati dalle parti riveste comunque un ruolo determinante e discriminante del concetto di negozio giuridico rispetto a quello di atto giuridico in senso stretto
nota3. Non si può dunque ritenere che la figura rappresenti una superfetazione rispetto al concetto di contratto
nota4. Caso mai è praticabile la sussunzione del contratto all'interno del più vasto ambito di atto negoziale, comprensivo anche di fattispecie diverse dal contratto, quali il testamento, il matrimonio nonchè, in genere, degli atti unilaterali, accomunati dal ruolo svolto dall'intento perseguito dal soggetto agente
nota5.
Note
nota1
Conforme Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato di dir.civ., dir. da Vassalli, XXV, Torino, 1960, p.45 e Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.8.
top1nota2
In questo senso Roppo, Contratti standard. Autonomia e controlli nella disciplina delle attività negoziali di impresa, Milano, 1975, p.212.
top2nota3
Sul valore attuale della categoria logica del negozio si veda Ferri, Il negozio giuridico tra libertà e norma, Rimini, 1987, p.67.
top3nota4
Si vedano Allara, La teoria generale del contratto, Torino, 1955, p.12-14 e Carresi, Autonomia privata nei contratti e negli altri atti giuridici, in Riv.dir.civ., 1957, I, p.266. I citati A. propongono la considerazione della categoria unitaria del contratto nella quale si potrebbero far rientrare i molteplici tipi negoziali. Cfr. anche Galgano, voce Negozio giuridico (premesse, problematiche e dottrine generali), in Enc.dir., XXVII, p.945, per il quale la categoria del negozio giuridico si traduce in una categoria fuorviante, che ostacola la comprensione del significato effettivo del meccanismo contrattuale.
top4 nota5
Scognamiglio, voce Negozio giuridico. Profili generali, in Enc.giur. Treccani, p.1.
top5Bibliografia
- ALLARA, La teoria generale del contratto, Torino, 1955
- BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, XV, 1950
- CARRESI, Autonomia privata nei contratti e negli altri atti giuridici, Riv.dir.civ., I, 1957
- FERRI , Il negozio giuridico tra libertà e norma, Rimini, 1989
- GALGANO, Negozio giuridico, Enc.dir., XXVII, 1977
- ROPPO, Contratti standard. Autonomia e controlli nella disciplina delle attività negoziali di impresa, Milano, 1975
- SCOGNAMIGLIO, Negozio giuridico, Enc. giur. Treccani