Legato sottoposto a termine o a condizione



Il principio generale espresso dall'art.649 cod.civ. è che il legato venga ad essere immediatamente acquisito al patrimonio del beneficiario.

Cosa riferire dell'ipotesi in cui il lascito a titolo particolare sia sottoposto a condizione sospensiva? Al riguardo è stata autorevolmente sostenuta la tesi secondo la quale anche in tal caso delazione ed acquisto coinciderebbero, riaffermandosi la regola generale. D'altronde lo stesso meccanismo della retroattività degli effetti propria della condizione confermerebbe questa impostazione nota1. Si è tuttavia ribattuto come queste notazioni non impediscano che, dal punto di vista cronologico, sia dato di poter distinguere tra una situazione di pendenza, contrassegnata dalla situazione soggettiva di aspettativa in favore del beneficiario del lascito ed il tempo di realizzazione dell'evento, in esito al quale si potrà concludere nel senso del consolidamento del diritto nota2. La distinzione non è invero irrilevante, se l'art.640 cod.civ. consente la possibilità che il legatario possa ottenere dall'onerato una congrua tutela per il tramite della prestazione di una garanzia. Occorre dunque concludere nel senso che, venendo in esame una condizione sospensiva, la delazione in ordine al legato abbia luogo soltanto in esito alla verificazione dell'evento.

Per quanto invece attiene alla apposizione di un termine iniziale di efficacia alla disposizione a titolo particolare, occorre prendere nota del parere di chi reputa vengano invece a coincidere delazione ed acquisto, dal momento che "il termine certo non sospende l'efficacia del legato, ma soltanto il suo adempimento" nota3. La conclusione crea un certo disorientamento: pare invero che si confonda termine di efficacia e termine di adempimento. E' ben vero che l'eventuale termine apposto al riguardo dal disponente dovrà essere qualificato per lo più in quest'ultimo senso (vale a dire quale termine dell'obbligazione scaturente dal legato), ma non si può certo escludere che venga in considerazione un vero e proprio termine di efficacia apposto al beneficio a titolo particolare (es.: voglio che Caio, al quale lascio il mio appartamento in Roma, debba essere considerato beneficiario del lascito soltanto in esito al decorso di un anno dall'apertura della mia successione").

Condizione risolutiva e termine finale non pongono speciali problemi: gli effetti della delazione verranno rimossi in via permanente, soltanto nella prima ipotesi retroattivamente.

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Note

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Cfr. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972, p.499
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nota2

Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.II, 1964, Milano, p.99
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nota3

Cfr. Bonilini, I legati, in Comm.cod.civ., diretto da Schlesinger, Milano, 2001, p.155 che sul punto riprende il Gangi, op.cit., p.100.
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Bibliografia

  • BONILINI, I legati , Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 2001
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964

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