L'accettazione beneficiata degli incapaci



L'accettazione con beneficio di inventario costituisce la modalità acquisitiva necessaria per i soggetti incapaci (tanto per quelli assolutamente incapaci, vale a dire minori d'età ed interdetti, ex art. 471 cod. civ. , quanto per coloro la cui incapacità è relativa (minori emancipati, inabilitati), ai sensi dell'art. 472 cod. civ.) nota1. Questa regola ben può valere anche per il beneficiario dell'amministratore di sostegno, ogniqualvolta questa cautela sia stata prevista dal decreto di nomina (Tribunale di Roma, 22/04/2005; cfr. anche Tribunale di Bologna, 2009, provvedimento con il quale è stata valutata positivamente il trasferimento in trust di un compendio ereditario previa autorizzazione ex art. 747 c.p.c. ). L'eventuale accettazione pura e semplice che fosse compiuta nonostante il divieto di legge sarebbe nulla, dunque improduttiva di qualsiasi effetto, facendo residuare intatta la posizione giuridica dell'incapace chiamato all'eredità (Cass. Civ. Sez. II, 1267/86) nota2. La stessa cosa dovrebbe, a fortiori, valere per l'accettazione tacita, ma si veda Tribunale di Vercelli, 3 marzo 2017 in relazione al caso di un beneficiario di amministrazione di sostegno.
In proposito si può rammentare il modo di disporre dell'art. 489 cod. civ. , ai sensi del quale i soggetti in discorso non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alla disciplina di legge nota3. Ne discende che, qualora il legale rappresentante di un minore abbia posto in essere l'accettazione, poi non dando seguito all'inventario, l'incapace sarà considerato erede puro e semplice soltanto in esito al decorso di un anno dal raggiungimento della maggiore età senza che abbia terminato la procedura inventariale (Cass. Civ. Sez. II, 2276/95; cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, 15267/2019 che ha messo a fuoco come il maggiorenne non possa più efficacemente rinunziare all'eredità). Ciò implica che, nell'ipotesi in cui dell'asse ereditario facciano parte quote di società di persone, l'eventuale fallimento della medesima, intervenuto in pendenza di detto termine, non si estende all'erede divenuto maggiorenne (Cass. Civ. Sez. I, 4561/88). Quando il legale rappresentante dell'incapace non abbia rinunziato all'eredità, la norma in esame garantisce unicamente la permanenza della facoltà di redigere l'inventario nel termine di un anno dal recupero della capacità, ma non può essere comunque interpretata nel senso che l'incapace, una volta cessato questo suo stato (es.: divenuto maggiorenne il minore d'età), abbia la possibilità di porre in essere un atto di rinunzia (Cass. Civ. Sez. II, 8034/93). Ciò va ribadito, a maggior ragione, quando l'intera procedura fosse già stata perfezionata (Cass. Civ., Sez. II, 29665/2018).
Neppure valgono per l'incapace le ulteriori modalità acquisitive dell'eredità descritte in chiave di accettazione tacita e presunta (cfr. gli artt. 476, 485 e 487 cod. civ.). Se, ad esempio, il minore si trovasse nel possesso dei beni ereditari e non ottemperasse alla compilazione dell'inventario nel termine prescritto, ciò nonpertanto potrebbe essere reputato erede puro e semplice (Cass. Civ. Sez. II, 9142/93 ). Eventualmente sarà considerato tale in esito al decorso del menzionato termine annuale a far tempo dal raggiungimento della minore età (Cass. Civ. Sez. I, 1808/79).

In ogni caso si applica anche per gli incapaci l'art. 486 cod. civ., ai sensi del quale il chiamato che si trova nel possesso dei beni ereditari può, durante i termini stabiliti per fare l'inventario e per deliberare, stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità (Cass. Civ. Sez. III, 5799/79).

Note

nota1

Non v'è chi non veda come il sistema si palesi complesso e costoso, soprattutto in riferimento a situazioni in cui l'asse ereditario non possieda grande rilevanza economica e non vi siano passività importanti. E' proprio in relazione all'eventuale responsabilità dell'erede per i debiti ereditari che deve essere ricercata la valenza della procedura inventariale e della necessità che essa venga intrapresa per soggetti che non hanno modo di proteggersi da soli. Per di più non è agevole stimare a priori se un'eredità sia passiva o meno, a tacere del rischio di comportamenti non del tutto in buona fede da parte dei soggetti titolari della legale rappresentanza dell'incapace. Ulteriore problema è quello della enorme dilatazione dei tempi di liquidazione dell'asse ereditario: ad esempio nella modalità di liquidazione concorsuale si può dire che i beni mobili non perderanno la qualità ereditaria se non trascorso un triennio dalla definitività dello stato di graduazione. Ancor peggio capita per i beni immobili qualora si dia impulso alla procedura individuale, dal momento che, in sostanza, si può concludere per la permanenza illimitata del marchio ereditario. Questa situazione, sostanzialmente irrilevante per soggetti capaci (ai quali ad un certo punto non importerà nulla, ponendo in essere atti di disposizione che importano accettazione tacita d'eredità, di perdere il beneficio dell'inventario) penalizza oltre misura i soggetti incapaci che, stante l'impossibilità di decadere dal beneficio, dovranno perennemente rivolgersi in prevenzione al Giudice ai fini della necessaria autorizzazione, per di più dovendo assicurare la destinazione del ricavato al soddisfacimento dei creditori ereditari.
top1

nota2

Reputano nulla un'eventuale accettazione pura e semplice Stella-Richter, Accettazione di eredità devoluta ad incapaci ed alienazione dei beni ereditari, in Giust. civ., 1958, vol. I, p. 941; Ferri, Successioni in generale (Artt.512-535), in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.231; Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977, p. 124. Altri ritengono trattarsi addirittura di un atto inesistente (Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir. civ.e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p. 197) oppure affermano che opererebbe di diritto il beneficio di inventario per effetto della semplice accettazione (Fazzalari, Autorizzazione a vendere beni di eredità "separate" e autorizzazione a vendere beni del minore in potestate, in Giust.civ., vol. IV, 1957, p. 12 e Barassi, Le successioni per causa di morte, Milano, 1944, p. 129).
top2

nota3

Anche questo articolo risulta ispirato alla medesima ratio di evitare gli effetti negativi di una damnosa hereditas in capo ai minori, ciò che giustifica l'obbligo dell'accettazione beneficiata per i rappresentanti legali degli incapaci (Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p. 283).
top3

Bibliografia

  • BARASSI, Le successioni per causa di morte, Milano, 1947
  • CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977
  • FAZZALARI, Autorizzazione a vendere beni di eredità "separate" e autorizzazione a vendere beni del minore in potestate, Giust.civ., IV, 1957
  • FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981
  • STELLA RICHTER, Accettazione di eredità devoluta ad incapaci ed alienazione dei beni ereditari, Giust. civ., I, 1958

Prassi collegate

  • Quesito n. 26-2015/A, Francia – successioni: eredità devoluta a minore

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "L'accettazione beneficiata degli incapaci"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti