Si reputa che alla transazione possano essere variamente apposti elementi accidentali quali termini e clausole condizionali, sia sospensive, sia aventi natura risolutiva, sia facti , sia juris
nota1. Con riferimento a quest'ultima specie di condizione è stato ad esempio deciso che validamente poteva essere sottoposta alla condizione dell'approvazione da parte dell'organo tutorio una transazione stipulata da un Comune (Cass.Civ., Sez. II,
3559/77 ).
Qualche problema può essere sollevato con riferimento al termine finale. Si può infatti osservare che l'eliminazione della composizione della lite per effetto della scadenza del termine finale si porrebbe come antitetica rispetto alla causa del contratto. Poichè quest'ultima consiste appunto nell'eliminazione della res litigiosa, non si vede come possa questa rivivere in esito ad un certo lasso di tempo. Probabilmente non di transazione si tratterebbe, bensì di un semplice contratto atipico, funzionale a far rimanere quiescente la questione per un determinato periodo di tempo
nota2.
Note
nota1
Cfr. Dal Prato, voce Transazione, in Enc.dir., p.834 e Carresi, La transazione, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1965, p.164.
top1nota2
In questo senso Santoro-Passarelli, La transazione, Napoli, 1986, p.248.
top2Bibliografia
- CARRESI, La transazione, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Vassalli, 1966
- DEL PRATO, Transazione, Enc. dir.
- SANTORO PASSARELLI, La transazione, Napoli, 1986