Trascrizione dell'acquisto del legato




Ai sensi del I comma dell'art. 2648 cod.civ. occorre trascrivere l'acquisto del legato che importi l'acquisto di diritti reali immobiliari (o la liberazione dai medesimi). In tema di beni mobili registrati analogamente dispone l'art. 2685 cod.civ..

Quale efficacia sortisce l'effettuazione della riferita formalità pubblicitaria? Come è ben evidente certo non viene in considerazione l'effetto dirimente primario di cui all'art.2644 cod.civ. . La trascrizione svolge nel nostro caso l'effetto di garantire la continuità della catena pubblicitaria ai sensi dell'art.2650 cod.civ. . Dunque nell'ipotesi di mancata esecuzione della formalità l'acquisto non potrà essere considerato quale solida base per l'eventuale successiva alienazione da parte del legatario nota1.

Come dar corso alla trascrizione? essa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2648 cod.civ. , viene effettuata sulla scorta di un estratto autentico del testamento, che ne costituisce il titolo.

Ci si può domandare se la richiesta di trascrizione dell'acquisto a titolo particolare mortis causa implichi da parte del legatario, l'impossibilità di un'eventuale susseguente rinunzia al legato. Da questo punto di vista sembra più appagante la risposta negativa. Prescindendo dall'osservazione secondo la quale a richiedere la trascrizione è solitamente non già il legatario, quanto l'erede o comunque colui che abbia a predisporre ordinariamente la denunzia di successione, non pare concludente in maniera assoluta circa l'intento di voler definitivamente acquisire il lascito la mera esecuzione della formalità pubblicitaria nota2.

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Ne seguirebbe la possibile instaurazione di un'ulteriore parallela catena di formalità pubblicitarie che darebbe vita ad una situazione di incertezza circa le sorti dell'acquisto del subacquirente. Si ipotizzi che Tizio, morendo, abbia legato a Caio un appartamento in Roma e che questo acquisto non sia stato trascritto a carico del de cuius ed a favore del legatario. Colui che avesse ad acquistare il detto bene da Caio non potrebbe, pur avendo provveduto a trascrivere il proprio titolo, dirsi al sicuro, almeno fino al momento in cui non avesse a curare la trascrizione del titolo del legatario (contro il defunto).
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Sarà inoltre pur sempre possibile eseguire a margine della trascrizione l'annotamento relativo alla successiva rinunzia al legato, il cui sopraggiungere può in certo modo essere assimilato a quello dell'evento condizionale risolutivo.
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