Legato ad effetti reali immediati e legato ad effetti obbligatori




E' comune tra gli interpreti la distinzione tra legato ad effetti diretti (o reali) e legato ad effetti semplicemente obbligatori.

Esempio di lascito a titolo particolare della prima specie è l'attribuzione della proprietà o altro diritto reale su una cosa determinata che appartenga al testatore (cfr. art. 649 II comma, cod.civ.). In tal caso la norma citata dispone espressamente nel senso che il diritto si trasmetta al legatario a far tempo dall'apertura della successione. Si pensi al caso di Tizio che lega a Caio il proprio appartamento in Roma, Via Appia n.10, ovvero ancora al lascito del solo usufrutto sul detto bene. Sono dunque compresi anche gli acquisti derivativo-costitutivi, in relazione ai quali, cioè, ha luogo la costituzione di un diritto "nuovo" proprio in dipendenza dell'attribuzione mortis causa. Non è escluso che venga in considerazione anche un diritto di credito (es.: Tizio lascia a Caio il proprio credito di 100 nei confronti di Mevio). Qui il credito è considerato alla stregua di una res esistente nell'asse al tempo della morte del disponente, al quale ben può succedere recta via il legatario nota1.

Diversamente è a dirsi ogniqualvolta il legato abbia ad oggetto un bene altrui nota2, una cosa determinata soltanto nel genere nota3, il risultato di una condotta la cui esecuzione sia stata posta a carico dell'onerato ovvero di un terzo. In tutte queste ipotesi la disposizione a titolo particolare non potrà che avere effetti semplicemente obbligatori. Si ponga mente all'eventualità in cui Primo leghi a Secondo il fondo Corneliano che ben conosce essere di proprietà di Terzo, oppure a Quinto che lega a Sesto 150 ettolitri di vino che si trova nelle sue cantine. Nel primo caso l'erede onerato sarà tenuto a procurare il risultato in favore del legatario, come d'altronde nel secondo, nel quale si innesta la dinamica dell'individuazione delle cose generiche, secondo le regole di cui all'art. 1178 cod.civ.. Ancora il legato potrebbe avere semplicemente ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro da prestarsi dall'erede onerato.

Speciale menzione merita infine il legato liberatorio (lego a Primo la somma di Euro 1000 di cui mi è debitore: art. 658 cod.civ.) Esso infatti evidenzia un'efficacia peculiare, sostanzialmente rinunziativa o abdicativa rispetto ad un proprio preesistente diritto di credito.

Chiariti gli aspetti che precedono in relazione agli effetti del legato, è d'uopo verificarne la pratica portata. Ogniqualvolta l'acquisto del legato si verifichi in maniera diretta in favore del beneficiario si potrà dire che, in maniera del tutto indipendente dall'eventuale richiesta del possesso all'onerato (il cui fondamento ed i cui effetti saranno oggetto di separata disamina) i relativi diritti dovranno essere considerati come appartenenti al patrimonio del legatario a far tempo dall'apertura della successione. Ne seguono rilevanti conseguenze:
a) la possibilità per il legatario di poter immediatamente disporre del diritto, ponendo in essere eventuali atti di alienazione;
b) la correlativa impossibilità per l'onerato di comportarsi uti dominus, essendo tenuto a fare consegna di quanto oggetto del legato;
c) l'impraticabilità per i creditori dell'onerato (ed anche per quelli ereditari, pur con i limiti riconducibili al principio nisi liberalis sine liberatus, ben potendo agire in separazione, ricorrendone i relativi presupposti) di intraprendere azioni esecutive sulle cose legate, ormai appartenenti al legatario.

Note

nota1

Dunque il legato di credito non si discosterebbe, dal punto di vista della dinamica acquisitiva, dagli altri beni determinati appartenenti al testatore. Cosa riferire tuttavia del credito vantato dal testatore nei confronti del legatario stesso? Infatti l'immediata conseguenza di una siffatta disposizione a titolo particolare sarebbe quella di determinare l'estinzione del credito per confusione, venendo a coincidere la figura del creditore con quella del debitore.
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nota2

Si rammenti che, qualora il legato di specie abbia ad oggetto un bene di proprietà dell'onerato o di un terzo, prima ancora di potersi parlare della natura obbligatoria degli effetti del lascito, occorre rilevare come la validità del medesimo sia subordinata alla consapevolezza da parte del testatore di disporre d'un bene non appartenentegli. Giova inoltre rimarcare come. ai sensi dell'art. 651 cod.civ. , l'onerato abbia la facoltà, in via alternativa, di corrispondere al legatario il giusto prezzo della cosa appartenente ad altri. Per il caso in cui la cosa appartenesse soltanto in parte al testatore, si veda invece l'art. 652 cod.civ.
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nota3

Il legato sarebbe valido, ai sensi dell'art. 653 cod.civ.,
quand'anche nessuna cosa del genere determinato contemplato dal testatore si trovasse nell'asse ereditario al tempo dell'apertura della successione. La disposizione determinerebbe l'insorgenza di un mero diritto di credito del legatario nei confronti dell'onerato.
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