Formazione delle porzioni (divisione), conguagli



La formazione degli assegni divisionali, vale a dire delle porzioni spettanti a ciascun soggetto che partecipa alla comunione, viene effettuata in base al numero dei condividenti e in proporzione alle rispettive quote, dopo aver effettuato una stima del valore venale dei beni che sono residuati nella massa all'esito del pagamento dei debiti ereditari. Questa disciplina è dettata dall'art. 726 cod. civ.. Trattandosi di divisione giudiziale tale stima può anche essere aggiornata se si verificano variazioni di valore dei beni al tempo della decisione della causa (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 37532 del 22 dicembre 2022).

Va messo a fuoco come, nell'ipotesi in cui taluno dei chiamati all'eredità (dunque potenzialmente condividente) non possa o non voglia accettare e, conseguentemente, a lui subentrino per rappresentazione altri soggetti, a costoro l'attribuzione del lotto divisionale viene effettuata per stirpe e senza che si facciano ulteriori ripartizioni interne (Cass. Civ. Sez. II, 33438/2019).
in materia di divisione ereditaria, nella quale si prevede che l'operazione abbia luogo successivamente agli adempimenti precitati nonchè agli eventuali prelevamenti effettuati dai coeredi che ne abbiano diritto ai sensi dell'art. 725 cod. civ. in relazione alla collazione per imputazione di quanto donato in vita dal de cuius ad altri coeredi (Cass. Civ. Sez. II, 1481/79) nota1.

Evidentemente non v'è spazio per simili eventualità nella divisione afferente alla comunione ordinaria, anche se l'ultimo comma dell'art. 1115 cod. civ. legittima il condividente che abbia effettuato il pagamento del debito solidale concernente il bene comune e non abbia ricevuto il rimborso, a concorrere nella divisione per una maggior quota rispetto agli altri. Viene in considerazione al riguardo un singolare meccanismo compensativo, il cui presupposto è la permanenza dell'obbligazione solidale (che non deve essere estinta) nei confronti di creditori terzi (Cass. Civ., Sez.II, 20841/2013).

Il IV comma dell'art. 1113 cod. civ. prevede inoltre (ma con riferimento all'opponibilità nei confronti dei creditori di ciascun condividente e degli aventi causa da costui che abbiano trascritto il proprio diritto anteriormente alla trascrizione della divisione) che nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può essere opposta dai condividenti, ad eccezione di quelle nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima ovvero da collazione.

Ciò significa che mentre nella divisione ereditaria il prelevamento corrisponde, per così dire, ad una fase fisiologica, nella divisione ordinaria l'assegnazione di una maggior quota (avente funzione analoga, ma un'attuazione cronologicamente posposta rispetto ai prelevamenti) è una mera eventualità, subordinata al fatto che il condividente il quale si è visto, a cagione della natura solidale dell'obbligazione, necessitato ad effettuare il pagamento di un debito afferente alla comunione ad un creditore, può pretendere l'assegnazione di beni comuni di maggior valore rispetto alla quota di diritto spettantegli soltanto quando gli altri partecipi non gli abbiano rimborsato la parte del debito gravante su ciascuno.

In forza delle norme di cui agli artt. 1114 e 718 cod. civ., la divisione segue la regola generale secondo la quale essa deve aver luogo in natura se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti nota2.

Le porzioni devono pertanto essere formate comprendendo in ciascuna una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione all'entità di ciascuna quota (I comma art. 727 cod. civ. , utilizzabile anche per la comunione ordinaria ai sensi dell'art. 1116 cod. civ., ma non quando la comunione abbia ad oggetto un unico bene: Cass. Civ., Sez. II, 25946/2013). I crediti potranno essere ripartiti con la divisione di tutta la massa ereditaria: ne discende che qualsiasi atto agli stessi riferibile dovrà essere compiuto congiuntamente da tutti i coeredi (Cass. Civ. Sez.II, 12192/07). Questo principio non è rinnegato dall'affermazione della possibilità che ciascun coerede possa agire singolarmente per insinuare nel passivo fallimentare l'intero credito comune (Cass. Civ., Sez. I, 24449/2015) semplicemente significando che i crediti, a differenza delle passività ereditarie, entrano nella massa dividenda.
Come procedere nell'ipotesi di unicità di bene immobile? Esso potrà essere considerato comodamente divisibile non soltanto quando sia possibile formare tante porzioni quanti sono i condividenti (magari facendo anche ricorso a conguagli), ma pure nell'ipotesi in cui siano formate porzioni da assegnare congiuntamente a più condividenti che rimangano tra loro in una condizione di contitolarità (Cass. Civ. Sez. II, ord. 3694/2021).

E' chiaro che, per lo più, non risulterà possibile un'assoluta omogeneità nella formazione degli assegni dovendo il principio in discorso essere interpretato alla luce di quello, ulteriore, di carattere generale in base al quale occorre evitare il pregiudizio che può scaturire da un eccessivo frazionamento dei beni in omaggio ad una meccanica applicazione della regole enunciate (Cass. Civ. Sez. II, 2086/92) nota3. In questo senso il principio della formazione omogenea dei lotti da parte del giudice è un semplice criterio di massima: ben si potrà dunque costituire lotti disomogenei (anche assegnando un intero immobile ad uno soltanto tra i condividenti) dovendosi perseguire la finalità di soddisfare l'interesse generale dei condividenti (Cass. Civ. Sez. II, 16219/08). Proprio in base a questo criterio è stato sottolineato come la norma enunci una regola di massima, rispetto alla quale è possibile discostarsi anche in relazione alla necessità di formare lotti adeguati alla quota di diritto quando questa sia diseguale, ogniqualvolta cioè le assegnazioni siano di per sè di misura (e non semplicemente dal punto di vista della natura dei beni che le compongono) non omogenea (Cass. Civ, Sez.II, 573/11). E' anche possibile che, essendovi sufficiente liquidità nella massa divisionale (come può capitare nel caso di divisione ereditaria: cfr. Cass. Civ., Sez. VI-V, ord. n. 29216 del 7 ottobre 2022 che, per tale motivo, ha escluso che sia dovuta l'imposta propria della vendita) uno o più dei lotti sia composto soltanto da denaro. In questo caso, qualora l'assegno sia pari alla quota di diritto, non si applica la regola delle c.d. "masse plurime" (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 17512/2017). Nè tale regola rinviene applicazione nell'ipotesi in cui taluno dei condividenti, che abbia rinunziato all'eredità, fosse già contitolare di alcuni tra i beni che cadono nella divisione ereditaria (Cass. Civ., Sez. V, 7604/2018).

Per quanto è possibile occorre altresì evitare il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un'importanza storica, scientifica o artistica (art. 727, II comma, cod. civ. ) nota4. Sono inoltre da richiamarsi le ipotesi di indivisibilità di cui agli artt. 720 , 721 e 722 cod. civ., altrove oggetto di analisi nota5.

Nel caso di ineguaglianza in natura nelle porzioni l'art. 728 cod. civ. prevede la compensazione con un equivalente in denaro, vale a dire il conguaglio (Cass. Civ. Sez. II, 4499/96). In relazione ed in proporzione ad esso si può ben dire che l'atto divisionale perda la propria natura dichiarativa, per assumere efficacia traslativa, con tutte le conseguenze del caso in relazione agli aspetti fiscali: Cass. Civ., Sez. V, 7606/2018. Sempre in relazione agli effetti fiscali, giova osservare come il conguaglio determini sempre e costantemente, ai sensi dell'art. 34 del d.p.r. 131/1986, la tassazione della corrispondente parte come vendita, senza che possa invocarsene la mancata corresponsione (cfr. Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 31364 del 10 novembre 2023).
Si badi al fatto che il conguaglio può addirittura essere imposto dal testatore a taluno dei beneficiari dei lasciti ereditari, quand'anche essi rivestano la qualità di legittimari, salva ovviamente la riducibilità delle disposizioni lesive della riserva e la nullità per preterizione di cui all'art.735 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. I, 13380/05). Cosa dire nell'ipotesi in cui il conguaglio risulti versato da un condividente coniugato in regime di comunione legale? E' stato deciso che, anche in tale ipotesi, il bene assegnato rimane personale, non ricadendo nella comunione legale (Cass. Civ. Sez. II, 14105/2021).

La necessità di procedere mediante assegnazione di conguagli in denaro può discendere dalla presenza di beni indivisibili (artt. 720, 721 e 722 cod. civ.) che debbano essere assegnati per intero ad uno o ad alcuni soltanto tra i condividenti (si veda, per la differenza tra i conguagli di cui si è appena parlato e le somme di denari da versarsi in tale ipotesi, Cass. Civ., Sez. II, 8259/2015), oppure dal fatto che le porzioni, ancorchè omogenee, non risultino di valore perfettamente corrispondente alla rispettiva quota. Nella divisione giudiziale (ma anche in quella convenzionale) occorrerà armonizzare il principio di cui all'art. 720 cod. civ. , secondo il quale quando vi siano immobili non comodamente divisibili essi devono essere attribuiti per intero a quello tra i condividenti che vanta la maggiore quota di diritto (cfr., per l'ipotesi in cui la comunione riguardi due distinti immobili, Cass. Civ. Sez. II, 21294/04; quando invece vi siano distinti titoli di provenienza, si veda Cass. Civ., Sez. II, 3512/2019), con quello di cui agli artt. 1115, ultimo comma , 724 e 725 cod. civ. in relazione al pagamento da parte di uno soltanto dei contitolari dei debiti solidali (Cass. Civ. Sez. II, 2574/75). Va tuttavia posto in evidenza come, una volta disposta la vendita all'incanto, non sia più possibile, in sede di appello, rinviare la causa nuovamente al giudice di prime cure affinchè proceda piuttosto mediante attribuzione ad uno dei condividenti e determinazione di conguagli in denari (Cass. Civ., Sez. II, 9515/2017).Il disposto di cui agli artt. 724 e 725 cod. civ.
ho modo di esplicare i propri effetti anche nei confronti dell'eventuale cessionario della quota dei beni ricadenti nella comunione incidentale ereditaria (cfr. Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 20706/2021).
Nè il conguaglio perde tale propria qualificazione, anche tributaria, per effetto del fatto che discenda dalla sentenza e non dalla volontà delle parti (CTR Roma, Sez. Distaccata di Latina, Sez. XL, sent. n. 590/2017).
A proposito della nozione di "comoda divisibilità" è stato precisato che, con riferimento ad un immobile, essa richiede sia la frazionabilità in quote concrete idonee ad un godimento autonomo (senza che debbano essere eseguite opere eccessivamente onerose: Appello di Genova, 29 luglio 572/04) , sia il mantenimento della funzionalità originaria (Cass. Civ., Sez. II, 1238/12), senza che ne discenda un sensibile deprezzamento delle singole quote (Cass. Civ., Sez. II, 24185/2017; Civ. Sez. II, 9203/04). A livello soggettivo invece deve aversi riguardo al numero delle quote che spettano agli originari chiamati, senza che abbia rilievo l'apertura dell'ulteriore successione di uno di essi in favore di una pluralità di soggetti (Cass. Civ., Sez. II, 13206/2017).

Tornando ai conguagli, l'imposizione attiva o passiva di essi importa (anche se per lo più il relativo debito viene estinto proprio in sede divisionale) l'insorgenza di altrettanti rapporti obbligatori tra condividenti: il condividente, la cui porzione in natura supera il valore della corrispondente quota, è debitore per la differenza nei confronti del o dei condividenti la cui assegnazione o le cui assegnazioni in natura possiedano un valore minore a quello della quota di diritto spettante nota6. Per questo motivo non è il caso di parlare di conguaglio nell'ipotesi in cui, in riferimento alla divisione giudiziale riguardante un asse ereditario composto sia da beni immobili, sia da denaro quando a taluno dei condividenti siano assegnati immobili pari al valore della propria quota di diritto, ad altri invece (in tutto o in parte) denaro. In questa ipotesi, nonostante si possa far riferimento al conguaglio per evidenziare la spettanza di una somma di denaro che potrebbe anche non provenire direttamente dalla massa ereditaria (data la natura di bene eminentemente fungibile del denaro), in effetti si tratta di attribuire a ciascun condividente la propria quota di diritto. Per tale motivo la tassazione sarà quella propria della divisione, la cui aliquota è specialmente favorevole e non quella della cessione onerosa, propria del conguaglio (Cass. Civ., Sez.V, 20119/12).

Giova osservare che, a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione afferente al conguaglio (la quale deve essere considerata di valore, come tale rivalutabile: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 21178/04), analogamente a quanto è disposto dalla legge in materia di corresponsione del prezzo della vendita, il condividente vanta ipoteca legale sopra gli immobili assegnati ai condividenti debitori (art. 2817, n.2 , cod. civ.) nota7.

Cosa dire dell'eventualità in cui il bene assegnato a taluno dei condividenti fosse stato goduto da costui (ovvero da un altro tra i contitolari) in via esclusiva nel tempo precedente alla divisione? In tal caso è stato deciso che il godimento conseguito esclusivamente e senza alcun titolo nel detto periodo temporale debba essere compensato mediante corresponsione agli altri comunisti dei frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della stima per la divisione (Cass. Civ., Sez. II, 7881/11). E' stato tuttavia precisato che tale "compensazione", la cui natura giuridica è riconducibile a quella di interessi corrispettivi, vada richiesta giudizialmente in via autonoma, con apposita azione di rendiconto.

Note

nota1

V. Gazzara, voce Divisione, in Enc. dir., p. 424.
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nota2

Forchielli, Della divisione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 144; De Cesare-Gaeta, La divisione giudiziale, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p. 50.
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nota3

Si confrontino Bighetti Azzolini, in Cian e Trabucchi, Comm. breve cod. civ., Complemento giurisprudenziale, Padova, 1994, p. 573; Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol. XLII, Milano, 1961, p. 448.
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nota4

V. Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1980, p. 179.
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nota5

Così Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p. 632; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 1204.
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nota6

Cfr. Marinaro, in Comm. civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Perlingieri, Torino, 1983, p. 542. La previsione di un conguaglio determina però la nascita di una nuova obbligazione in capo ai condividenti le cui porzioni sono di valore superiore alle rispettive quote di spettanza: essi saranno perciò tenuti a regolare questa sproporzione di valori con denaro proprio. Non si ha perciò conguaglio in senso tecnico laddove alla uguaglianza delle porzioni si pervenga mediante l'assegnazione di denaro ereditario: in questo caso infatti le singole porzioni (anche quella comprendente il denaro) vengono direttamente formate con beni appartenenti all'asse ereditario (così Forchielli, op.cit., p. 152 e Burdese, op.cit., p. 180).
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nota7

Tra gli altri Ravazzoni, Le ipoteche, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, Torino, 1985, p. 45; Casulli, Divisione ereditaria, in N.mo Dig. it., p. 54.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • BIGHETTI AZZOLINI, Padova, Cian Trabucchi comm.breve cod.civ., 1994
  • BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
  • CASULLI, Divisione ereditaria, N.mo Dig.it.
  • DE CESARE-GAETA, La divisione giudiziale, Padova, Succ. e don. dir. da Rescigno, II, 1994
  • GAZZARA, Divisione ereditaria, Enc.dir.
  • MARINARO, Torino, Cod.civ.annotato a cura Perlingieri, II, 1983
  • RAVAZZONI, Le ipoteche, Torino, Tratt.dir.pri. dir. da Rescigno, 1985

Prassi collegate

  • Studio n. 11-2020/T, La divisione nel sistema delle plusvalenze immobiliari
  • Studio n. 133-2015/T, Analisi ed interpretazione evolutiva della regola “prezzo-valore”: dalla forma alla “sostanza”
  • Quesito n. 51-2015/T, Tassazione di una divisione di unità immobiliari costruite su un’area acquistata per quote con atti diversi
  • Quesito n. 132-2014/C-T, Tassazione di una divisione di una massa comune costituita da denaro e diritti immobiliari oggetto di donazione
  • Quesito n. 83-2009/T, Chiarimenti in ordine ai profili sostanziali e tributati delle cd. masse plurime
  • Quesito n. 25-2008/T, In tema di divisione senza conguagli
  • Risoluzione N. 136, Atto di divisione del patrimonio ereditato, con assegnazione di beni di valore eccedente la quota di diritto
  • Studio n. 73/2005/T, Tassazione dei conguagli nelle divisioni

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