Divisione giudiziale: effetti della deroga di cui all’art. 720 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24185 del 13 ottobre 2017)

In tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c. , il quale riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c. , trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera non divisibilità dei beni, ma anche ove gli stessi non siano comodamente divisibili. Ciò avviene qualora, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in esame viene a connotare il concetto di "immobili non comodamente divisibili" di cui all'art. 720 cod.civ.. A tal fine infatti non soltanto non occorre che si tratti di beni che non sono suscettibili di frazionamento senza perdere la propria autonomia funzionale, ma è sufficiente che il valore economico delle porzioni risulti pregiudicato in maniera sostanziale. Questo esito si produce tutte le volte in cui, pur essendo materialmente possibile addivenire alla formazione di distinte unità immobiliari, le stesse sarebbero soggette a pesi o limitazioni assolutamente gravatorie. Nel caso di specie si trattava di una cascina, che conseguentemente è stata assegnata a due dei condividenti i quali, manifestando l'intento di rimanere in comune, hanno permesso il superamento della domanda di assegnazione di singole porzioni che avrebbero irrimediabilmente alterato la fruibilità e il valore economico del bene.

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