Divisione giudiziale di beni ricadenti in comunione incidentale ereditaria. Le somme versate a titolo di conguaglio conformemente alla pronunzia, devono essere tassate con le aliquote proprie della vendita e non della divisione. (CTR Roma, Sez. Distaccata di Latina, Sez. XL, sent. n. 590 del14 febbraio 2017)
Nel caso di scioglimento della comunione ereditaria e di attribuzione del bene caduto in successione, le somme versate a titolo di conguaglio devono ritenersi corrispettivo del trasferimento immobiliare eccedente e, pertanto, le stesse soggiacciano alle aliquote relative alla vendita, nel caso di specie dei terreni, per l'imposta di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi del Dpr n. 131/86. La tassazione, inoltre, è legittima anche sotto il profilo della solidarietà di imposta ex art. 57 del decreto citato.