Cass. Civ., sez. II, n. 16219/2008. Ruolo del giudice nella formazione dei lotti nella divisione.

Il principio stabilito dall'art. 727 c. c., in virtù del quale nello scioglimento della comunione il giudice deve formare lotti comprensivi di eguali quantità di beni mobili, immobili e crediti, non ha natura assoluta e vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima. Ne consegue che resta in facoltà del giudice della divisione formare i lotti anche in maniera diversa, là dove ritenga che l'interesse dei condividenti sia meglio soddisfatto attraverso l'attribuzione di un intero immobile, piuttosto che attraverso il suo frazionamento, ed il relativo giudizio è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato.

Commento

La pronunzia interpreta teleologicamente il disposto dell'art.727 c.c., che dunque non impone la formazione di lotti omogenei tra i condividenti, ogniqualvolta un siffatto esito si ponesse in contrasto con esigenze di corretta valorizzazione degli interessi generali dei contitolari.

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