Stima dei beni (divisione)



La stima non è necessaria nel caso di divisione di beni dello stesso genere (es.: derrate alimentari omogenee, materiale ferroso, denaro) nota1.
Nelle altre ipotesi la stima dei singoli beni dividendi è necessaria per poter formare porzioni di valore corrispondente alla quota.

L'art. 726 cod. civ. prevede che la stima deve essere effettuata in relazione al valore venale dei beni da dividere. Una volta eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote. Cosa accade nel caso in cui taluno dei condividenti abbia apportato migliorie al bene? Esse ormai devono reputarsi acquisite per accessione al bene al quale sono incorporate (Cass. Civ. Sez. II, 5527/2020).

La valutazione deve essere compiuta con riferimento al tempo in cui viene effettuata la divisione e non con riferimento al momento dell'apertura della successione nota2 (Cass. Civ. Sez. II, 31125/2023; Cass. Civ. Sez. II, 55/98 ; Cass. Civ. Sez. II, 2975/91 ; Cass. Civ. Sez. II, 6469/82 ). Ne discende che, nell'ipotesi in cui sia stata proposta domanda giudiziale di divisione, il giudice deve porre a fondamento della pronunzia valori di mercato dei beni parametrati al tempo della decisione (Cass. Civ. Sez. II, 9207/05 ), essendo normativamente escluso il riferimento a criteri diversi, quali la capitalizzazione dei canoni locativi o la rendita catastale (Cass. Civ. Sez.II, 23496/06).
In particolare va rilevato come, nell'ipotesi in cui tra la perizia estimativa e il momento della decisione possa dirsi intercorso un tempo rilevante, ben possa procedersi ad una nuova elaborazione valutativa (Cass. Civ., Sez. II, 25240/13). E' ben possibile infatti che fenomeni quali l'inflazione, la svalutazione monetaria ovvero, al contrario, una violenta deflazione dei valori immobiliari associata ad una crisi del mercato possano condurre ad esiti divisionali assai distanti dal punto di vista economico rispetto a quelli ipotizzati nel progetto divisionale.

Note

nota1

V. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p. 713.
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nota2

Si confrontino Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p. 1043; Bighetti Azzolini, in Cian e Trabucchi, Comm. breve cod. civ., Complemento giurisprudenziale, Padova, 1994, p. 572; Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p. 631; Gazzara, Divisione ereditaria (dir. priv.), in Enc. dir., p. 434.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • BIGHETTI AZZOLINI, Padova, Cian Trabucchi comm.breve cod.civ., 1994
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • GAZZARA, Divisione ereditaria, Enc.dir.

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