Assegnazione o attribuzione delle porzioni (divisione)



L'art. 729 cod. civ. si occupa delle concrete modalità di attribuzione degli assegni divisionali. La legge ha previsto tre distinte ipotesi:
  1. Nel caso in cui le porzioni siano eguali le une alle altre l'assegnazione può avvenire mediante estrazione a sorte. Il sorteggio non è tuttavia obbligatorio: il Giudice può anche decidere in base ad altri elementi, sia di natura oggettiva, sia soggettiva (Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 11857/2021), quali ad esempio la inopportunità dell'instaurazione di servitù a favore e a carico delle porzioni (cfr. Cass. Civ. Sez. VI-II, 25937/2021), oppure la presenza di documenti comprovanti tentativi di bonario accomodamento (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-II, 5866/2014), la situazione di materiale disponibilità già stabilizzatasi nel tempo tra i condividenti (Cass. Civ., Sez. II, 26616/2014), oppure ancora fattori soggettivi di apprezzabile opportunità (Cass. Civ., Sez. II, 4426/2017). Si pensi anche al preesistente rapporto locativo in essere con uno dei coeredi (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23395/2017).
  2. Se, al contrario, le porzioni sono diseguali si procede mediante attribuzione nota1. A tal fine vengono formati tanti lotti quanti sono i condividenti. La consistenza dei lotti deve in questo caso essere proporzionata a quella delle quote, seguendo la regola di cui al II comma dell'art. 726 cod. civ. .
  3. Può anche darsi l'eventualità in cui, a fronte di porzioni diseguali (es.: Primo vanta una quota di una metà, Secondo e Terzo di un quarto ciascuno) siano compresi nell'ambito dei beni comuni cespiti di valore eguale l'uno rispetto all'altro. Si potrà procedere, proprio in considerazione di questo valore identico, al sorteggio di questi beni. Ad esempio nel caso riferito vi sono due modelli di auto d'epoca di grande pregio, esattamente eguali l'uno all'altro, comunque di valore inferiore al quarto rispetto all'intera massa dividenda. Per evitare controversie qualora i condividenti non rinvengano un criterio di assegnazione convenzionale delle due auto, l'estrazione a sorte garantisce quantomeno un' imparzialità dell'attribuzione nota2. Non si potrà invece procedere a sorteggio, bensì all'assegnazione effettuata dal Giudice nell'ipotesi in cui, pur esistendo una parità di quote divisibili, alcuni condividenti abbiano manifestato l'intento di mantenere tra loro la comunione e di ottenere pertanto l'assegnazione congiunta di quanto loro spettante. Detta fattispecie è assimilabile a quella della diseguaglianza delle porzioni prevista dall'art.729 cod. civ. e di cui al punto 2) che precede (cfr. in tale senso Cass. Civ., Sez. II, 407/2014). In questa ipotesi diviene possibile l'attribuzione del bene indivisibile anche ai condividenti la cui quota, se singolarmente valutata, sarebbe inferiore a quella del condividente avente maggior peso (Tribunale di Catania, 1473/2020).

Note

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Si noti, in particolare, il diverso utilizzo del termine attribuzione in luogo di assegnazione: mentre con il primo ci si riferisce all'apporzionamento cui si perviene mediante l'estrazione a sorte, con il secondo si fa riferimento ad una aggiudicazione diretta e concreta a favore dei singoli condividenti: cfr. De Cesare-Gaeta, La divisione giudiziale, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p. 51.La giurisprudenza ha avuto modo di precisare come il ricorso del giudice al criterio dell'estrazione a sorte nel caso di eguaglianza delle quote non sia assolutamente vincolato, obbedendo piuttosto a criteri discrezionali (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 20821/04 ).
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nota2

Si vedano, tra gli altri, Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p. 715; Forchielli, Della divisione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 156.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • DE CESARE-GAETA, La divisione giudiziale, Padova, Succ. e don. dir. da Rescigno, II, 1994

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