Divisione ereditaria. Assegnazione di beni in natura e composizione dei lotti (Cass. Civ., Sez. VI-V, ord. n. 29216 del 7 ottobre 2022)

In caso di scioglimento della comunione mediante assegnazione del bene in natura a un condividente e versamento agli altri di somme pari al valore delle quote, si applica l'aliquota di divisione e non quella di vendita, giacché quest'ultima, a norma del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, si applica solo nel caso in cui a un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello spettante e limitatamente alla parte in eccedenza.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette indirettamente a fuoco la nozione di conguaglio divisionale. Come è noto, sotto il profilo fiscale, la corresponsione di conguagli in denaro in favore di taluno dei condividenti e conseguente all'assegnazione ad altro condividente di beni in natura di valore superiore alla quota di diritto, equivale ad un acquisto. Come tale, essa è soggetta alla corresponsione dell'imposta di registro corrispondente alla compravendita e non a quella (connotata da aliquota ben inferiore) propria della divisione. Se tuttavia, sussistendo liquidità nella massa divisionale, uno o più dei lotti vengono composti soltanto da denaro, nell'ipotesi in cui l'assegno sia pari alla quota di diritto, non si applica la regola delle c.d. "masse plurime" (cfr. Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 17512/2017).

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