Natura dichiarativa della divisione. Divergenza di valore tra le attribuzioni concrete rispetto alla quota di diritto, conseguenze. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 7606 del 28 marzo 2018)

In tema di imposta di registro, la divisione è un atto avente natura dichiarativa, sottoposto all'aliquota dell'1%, purché le porzioni concretamente assegnate ai condividenti, quote di fatto, corrispondano alle quote di diritto, cioè a quelle quote che spettano ai partecipanti, sui beni della massa, in ragione dei diritti che essi vantano. Pertanto, ai fini della individuazione dell'imposta da applicare, assume importanza essenziale il rapporto tra quota di diritto e quota di fatto; nel caso in cui quest'ultima superi la pars iuris, la divisione, per l'eccedenza, perderà la sua natura dichiarativa, per divenire un negozio parzialmente traslativo, assoggettato alla relativa imposta di trasferimento.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in considerazione mette in luce l'essenza del conguaglio, vale a dire quella somma in denaro che vale a compensare la divergenza tra quanto assegnato al singolo condividente in fatto e la quota di diritto che avrebbe avuto titolo di conseguire a titolo di attribuzione divisionale. Giova rilevare come sia del tutto fisiologico che, nella prassi, tali attribuzioni compensative abbiano luogo, essendo estremamente difficile, tenuto anche conto della differenza tra valori venali e valori catastali, che ciascun soggetto partecipe alla divisione possa risultare assegnatario di beni di valore esattamente pari alla quota spettategli in diritto. Da ultimo va comunque ricordato che lo stesso t.u. 131/1986 prevede la neutralità fiscale delle assegnazioni il cui valore divergente sia contenuto entro il 5%.

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