Oggetto della divisione. Assegnazione al condividente di bene avente valore maggiore rispetto alla quota di diritto. Godimento esclusivo del bene assegnato e azione di rendiconto. (Cass. Civ., Sez. II, n. 11519 del 25 maggio 2011)

In tema di divisione giudiziale, qualora al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota (trattandosi di bene non comodamente divisibile, attribuito al titolare della quota maggiore ex art. 720 cod. civ.) e, sin dall'apertura della successione, il citato assegnatario si trovava nel possesso dell'intero bene, avendone percepito i frutti, oltre al diritto al conguaglio dovuto agli altri condividenti (regolato nell'ambito del giudizio di divisione), sorge a favore di questi ultimi altresì il diritto alla corresponsione degli interessi, di natura corrispettiva, sul capitale oggetto di gestione pregressa, da determinarsi nel più complesso rapporto di debito e credito relativo ai frutti - eventualmente maturati e non percepiti - prodotti dai beni costituenti la comunione ereditaria e di cui investire il giudice non già con la citata azione di divisione (che concerne il conguaglio sul capitale a tale titolo attribuito), bensì con autonoma, sia pure contestuale, azione di rendiconto, in considerazione della situazione esclusiva di godimento dei beni in comunione per il periodo precedente di indivisione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia (che segue alla recente Cass. Civ., Sez. II, 7881/11) compie una distinzione tra azione di divisione e azione di rendiconto. Mentre la determinazione del conguaglio in considerazione dell'assegnazione di bene avente valore superiore rispetto alla quota di diritto rientra nell'ambito divisionale, la domanda relativa al riequilibrio patrimoniale correlato al godimento che di un bene ereditario fruttifero abbia goduto uno soltanto dei condividenti va ricondotto all'azione di rendiconto.

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