Cass. Civ., Sez. II, n. 573 del 12 gennaio 2011. Principi in tema di formazione dei lotti nella divisione ereditaria.

Il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile ed è possibile una divisione parziale, sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando, essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse.
In tema di divisione ereditaria, il principio di omogeneità indicato nell'art. 727 cod. civ., secondo il quale le porzioni di ciascuno dei condividenti devono essere formate in modo da avere beni mobili ed immobili o crediti di uguale natura o qualità, non è assoluto, ma indica soltanto un criterio di massima dal quale il giudice può discostarsi non solo nelle ipotesi espressamente previste dagli art. 720 e 722 cod. civ., ma anche quando la rigorosa applicazione del principio determinerebbe un pregiudizio del diritto dei condividenti a conseguire una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quella spettante singolarmente sulla massa, come potrebbe verificarsi in caso di diseguaglianza delle quote.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia ribadisce come il principio della formazione omogenea dei lotti da parte del giudice sia mero criterio di massima. Ben si potrà dunque costituire lotti disomogenei (anche assegnando un intero immobile ad uno soltanto tra i condividenti) dovendosi perseguire la finalità di soddisfare l'interesse generale dei condividenti (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 16219/2008) oppure, come nell'ipotesi in esame, formare lotti con beni aventi natura non omogenea allo scopo di conformarne il peso economico alla quota di diritto, diseguale, di spettanza di ciascun condividente.

Aggiungi un commento