Cass. civile, sez. II del 2004 numero 21294 (09/11/2004)


In sede di divisione di una comunione ereditaria, di cui facciano parte solo due immobili, distinti e separati, non uniti da vincolo pertinenziale, e che isolatamente considerati non possono dividersi in tante frazioni quante sono le quote dei condividenti, in presenza di pluralità di richieste di attribuzione dell'intero con l'addebito dell'eccedenza, l'individuazione del condividente con quota maggiore, da preferirsi quale assegnatario, ai sensi dell'articolo 720 del Codice civile, deve effettuarsi tenendo conto della quota spettante su ogni immobile. Al fine del raffronto quantitativo fra le diverse quote in gara, deve farsi riferimento al valore della quota che ogni condividente vanta su ciascun immobile. I due immobili vanno attribuiti a un solo condividente qualora risulti il maggiore quotista dell'uno o dell'altro bene, altrimenti ogni immobile va attribuito al condividente che in relazione a esso risulti avere la quota maggioritaria.

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