Ai sensi dell'art.
2646 cod.civ. è necessario trascrivere le divisioni che hanno per oggetto beni immobili. Analogamente si dispone in relazione ai provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto nonchè ai provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti ed ai verbali di estrazione a sorte delle quote.
E' necessario osservare la particolarità della natura della formalità pubblicitaria in esame:
nel caso degli atti di natura divisionale la pubblicità della trascrizione non viene dalla legge disposta allo scopo di svolgere la funzione primaria di cui all'art. 2644 cod.civ. , cioè quella di dirimere il conflitto tra più aventi causa dal medesimo dante causa nota1, bensì la mera funzione di assicurare la continuità della catena costituita da una serie ininterrotta di trascrizioni a favore e contro ciascun titolare del diritto, in omaggio all'art. 2650 cod.civ. nota2.Questo aspetto si coniuga e
si armonizza con l'aspetto che attiene alla natura dichiarativa della divisione: poichè infatti l'atto divisionale non fa altro se non assegnare con
effetto retroattivo un bene che deve essere già considerato come appartenente al condividente, ne segue che
la trascrizione non possa sortire gli effetti primari, bensì soltanto quelli di consentire ai terzi di comprendere più agevolmente, garantendo l'evidenza della continuità dei passaggi soggettivi, vale a dire le vicende afferenti i beni comuni.
Diversamente deve dirsi ogniqualvolta, a causa della disparità delle quote di diritto rispetto a quelle di fatto ed alla conseguente necessità di farsi luogo a conguagli, alla natura divisionale dell'atto si congiunge quella derivativo-dispositiva o derivativo-traslativa, in ultima analisi costitutiva, in opposizione alla natura esclusivamente dichiarativa della divisione (Cass. Civ. Sez. II,
2800/85 )
nota3.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art.
2646 cod.civ. si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale di cui all'art.
713 cod.civ. e l'atto di opposizione indicato dall'articolo
1113 cod.civ. , per gli effetti enunciati in dette norme
nota4.
Note
nota1
V. Gazzara, voce Divisione (dir. priv.), in Enc. dir., p.424.
top1nota2
Si confrontino Ferri, Della trascrizione immobiliare, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1977, pp.186 e ss.; Natoli, Della tutela dei diritti. Trascrizione-Prove, in Comm. cod. civ., Torino, 1971, p.123.
top2nota3
Così, tra gli altri, Maiorca, La trascrizione, in Comm. cod. civ., diretto da D'Amelio-Finzi, Firenze, 1943, p.200. Da notare che, secondo parte della dottrina, anche in questo caso l'atto divisionale manterrebbe una natura esclusivamente dichiarativa, perciò da trascriversi ai sensi dell'art.
2646 cod. civ.. Si vedano Mariconda, La trascrizione, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, Torino, 1985, p.117; Nicolò, La trascrizione, Milano, 1973, p.50.
top3nota4
La trascrizione della divisione risulta determinante per decidere della tempestività delle opposizioni dei creditori ed aventi causa da un partecipante, nonché sul diritto di intervento dei creditori iscritti e di coloro che abbiano acquistato diritti sui beni comuni in virtù di atti soggetti a trascrizione: l'opponibilità si produce infatti dal momento della trascrizione (Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torinio, 1980, p.125). E' inoltre evidente che la trascrizione della domanda divisionale giudiziaria svolge quanto agli effetti la stessa funzione dell'opposizione di cui all'
art.1113 cod.civ.: cfr.Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.1083; Branca, La comunione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja- Branca, Bologna-Roma, 1982, p.306.
top4Bibliografia
- BRANCA, La comunione, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1982
- FERRI, ZANELLI, Della trascrizione (Artt.2643-2696), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXXI, 1977
- GAZZARA, voce Divisione (dir. priv.), Enc.dir.
- MAIORCA, La trascrizione, Firenze, Comm.cod.civ. diretto da D'Amelio-Finzi, 1943
- MARICONDA, La trascrizione, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, XIX, 1985
- NATOLI, Della tutela dei diritti: trascrizione, prove, Torino, Comm. cod. civ., 1971
- NICOLO', La trascrizione, Milano, I, 1973
Prassi collegate
- Quesito n. 479-2012/C, La funzione della trascrizione della divisione giudiziale: profili civilistici e questioni processuali