Cass. Civ., sez. II, n. 21178/2004. Rivalutazione del debito da conguaglio.

Nel caso di divisione giudiziale, il debito derivante da conguaglio, che grava sul condividente assegnatario di un immobile non agevolmente frazionabile, assume natura di debito di valore, da rivalutarsi, anche d'ufficio, se e nei limiti in cui l'eventuale svalutazione si sia tradotta in una lievitazione del prezzo di mercato del bene. Questa rivalutazione non influisce sulla stima eseguita nel corso del procedimento di divisione, in quanto è diretta al solo scopo di evitare o attenuare le inique conseguenze che altrimenti deriverebbero dal fenomeno della svalutazione monetaria in danno del condividente, alla cui porzione sia stata assegnata una somma di denaro in sostituzione di un immobile, ovvero per compensare il maggiore valore di un immobile attribuito ad altro condividente.

Commento

La pronunzia viene a qualificare espressamente in chiave di debito di valore (come tale da rivalutarsi anche ex officio in relazione al fenomeno inflativo) del conguaglio in denaro che sia stato posto a carico di uno dei condividenti in relazione all'apporzionamento del medesimo con beni immobili di maggior valore rispetto a quelli assegnati ad altro condividente nel corso di una divisione giudiziale.

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