In tema di comoda divisibilità degli immobili ai sensi dell'art.720 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13206 del 25 maggio 2017)

Per l'accertamento della comoda (o meno) divisibilità degli immobili, ai sensi dell'art. 720 c.c., deve aversi riguardo al numero delle quote che spettano agli originari chiamati (di primo grado: una quota per ogni grado; di secondo grado: una quota per ogni stirpe) che abbiano accettato, senza che abbia rilievo il fatto che ad uno dei condividenti sia succeduta, al momento della divisione, una pluralità di soggetti, trovando il relativo diritto riconoscimento solo successivamente, al momento della ulteriore divisione della quota spettante al loro dante causa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie si trattava di una villa caduta in successione in relazione alla quale si ponevano, quali condividenti, tre persone. Successivamente, tuttavia, ad una di esse erano subentrati, al tempo concreto di addivenire alla divisione, un'ulteriore pluralità di successori, Secondo la S.C., ai fini della comoda divisibilità, non entra in gioco questo successivo evento (il quale pone il differente tema dell'ulteriore riparto della quota tra i novelli condividenti rispetto ad altra massa ereditaria).

Aggiungi un commento