Cass. civile, sez. II del 1979 numero 1481 (09/03/1979)


La facoltà del testatore di stabilire particolari norme per formare le porzioni, di cui al primo comma dell' art. 733 Cod. civ., incontra un limite nella disciplina della collazione, dal momento che il donante ha solo il potere di dispensare il donatario dalla collazione, ma non può in alcun modo vincolare la sua scelta, nel caso che egli sia tenuto alla collazione, di conferire in natura il bene ricevuto, ovvero di attuare la collazione per imputazione: in tal caso, dovendo prevalere la regola della collazione sull' attuazione della volontà del de cuius,il diritto degli altri coeredi a prelevare dalla massa ereditaria, a fronte della collazione per imputazione, beni in proporzione delle rispettive quote rende inattuabile la disposizione con la quale il testatore abbia attribuito un bene determinato alla quota di uno dei coeredi, qualora la composizione finale dell' asse ereditario, ridottosi per effetto di disposizioni patrimoniali effettuate successivamente dal de cuius, non consenta al coerede di ottenere per intero il bene a lui destinato. La sentenza che disponga la collazione della donazione, senza specificare il modo in cui essa debba aver luogo, non comporta necessariamente il conferimento in natura del bene donato: ne consegue che non è ravvisabile alcuna violazione del giudicato nella statuizione successiva che abbia disposto, in conformità della scelta della parte (art. 746 cod. civ.), la collazione per imputazione con versamento in danaro per l'eccedenza rispetto alla quota spettante. La formazione del progetto divisionale della massa ereditaria deve essere effettuata solo con riferimento ai beni che residuano dopo i prelevamenti che i coeredi non donatari abbiano effettuato per realizzare una situazione di parità rispetto ai coeredi donatari, i quali abbiano effettuato la collazione per imputazione, senza alcun conferimento in natura dei beni ricevuti.

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