Il credito del de cuius relativo a prestito obbligazionario entra a far parte della massa ereditaria, non venendo ripartito automaticamente tra i coeredi in ragione delle quote a ciascuno spettanti. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 24449 dell’1 dicembre 2015)

I crediti del de cuius, al pari dei titoli di credito emessi in suo favore, non si ripartiscono tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, come stabilito anche dall'art. 727 c.c., che, nel prevedere la formazione delle porzioni con inclusione dei crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione. Ne deriva che ciascuno dei coeredi può agire singolarmente per insinuare al passivo fallimentare l'intero credito comune o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, anche se il credito caduto in comunione è portato da titoli obbligazionari, non essendo precluso il loro rimborso parziale, né valendo per essi il principio di indivisibilità stabilito per le sole azioni dall'art. 2347 c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco la differenza tra la regola della parziarietà delle passività ereditarie di cui all'art.752 cod.civ. e quella, inversa, che assiste i crediti già facenti capo al de cuius. Questi ultimi, ai sensi dell'art.727 cod.civ., si può dire invece che ricadano automaticamente nella comunione ereditaria. Il principio si ricava implicitamente dalla norma da ultimo citata, la quale stabilisce che le porzioni divisionali devono essere formate comprendendo anche i crediti, con ciò palesando che, prima di tale momento attributivo, essi fanno parte della massa dividenda.

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