Divisione ereditaria, conguagli in denaro, composizione dell'asse ereditario e imposta di registro. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 20119 del 16 novembre 2012)

In tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria (nella specie: per divisione giudiziale) mediante assegnazione dei beni in natura e versamento di conguagli in denaro, ove i coeredi abbiano ricevuto il valore delle rispettive quote, si applica l'aliquota degli atti di divisione e non l'aliquota degli atti traslativi, atteso che quest'ultima è applicabile, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 131/1986, soltanto nel caso in cui ad un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccedenza, mentre non rileva che la somma corrisposta a titolo di conguaglio provenga o meno dalla massa ereditaria, in quanto la norma citata non si riferisce alla provenienza dei beni, ma unicamente al loro valore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ogniqualvolta l'assegnazione del lotti divisionali sia pari alla quota di diritto la tassazione relativa all'imposta di registro va quantificata nella misura proporzionale dell'1%, senza che abbia rilievo l'evidenziazione di conguagli in denaro tra i condividenti.
La fattispecie pratica (una divisione giudiziale tra coeredi) ha indubbiamente influenzato il percorso logico della decisione. Ogniqualvolta infatti si tratta di apporzionare i condividenti con beni pari alla quota di diritto spettante a ciascuno di essi non si può, da un punto di vista logico, neppur parlare di conguagli. Questi ultimi entrano in gioco quando la quota di fatto concretamente assegnata diverga rispetto alla quota di diritto. Nel caso in cui nell'asse ereditario si rinvenissero cespiti immobiliari unitamente a denaro ed ad alcuno dei condividenti si attribuissero i primi mentre ad altri il numerario (in misura pari alla quota di diritto) non tanto si dovrebbe parlare di conguagli, quanto di assegnazione proporzionale alla quota spettante a ciascuno sui beni oggetto di divisione.

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