Cass. civile, sez. II del 2022 numero 37532 (22/12/2022)



In sede di divisione, il valore dei beni si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della decisione della causa e deve essere, conseguentemente, aggiornato d'ufficio anche in appello in ragione delle fluttuazioni dello specifico settore, da ciò derivando che l'aggiornamento del valore del bene - e quindi del conguaglio - non necessita di specifica domanda e può quindi essere operato anche in sede di appello, alla sola condizione che emergano concreti elementi che inducano a ritenere che il valore del bene abbia effettivamente subito una variazione.

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