Divisione ereditaria e non comoda divisibilità del bene ereditario. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 9515 del 12 aprile 2017)

In tema di divisione ereditaria, a seguito della riforma della sentenza non definitiva che abbia dichiarato la non comoda divisibilità del bene, il giudice di appello non può rimettere la causa in primo grado ai fini dell’assegnazione del bene e della determinazione del conguaglio, non ricorrendo alcuna delle fattispecie di cui all’art. 354 c.p.c., che elenca le ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice, né tali incombenti comportando, diversamente dalla vendita, lo svolgimento di attività accertative o materiali.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie la non comoda divisibilità dell'immobile ricadente nella comunione incidentale ereditaria era stata individuata specificamente nella indispensabilità, a tal fine, dell'esecuzione di complesse opere necessarie per rendere autonome le singole porzioni del fabbricato. Il compimento di tali opere avrebbe non solo snaturato la funzione del complesso immobiliare, ma comportato anche costi esorbitanti. Ciò premesso, il tema specifico era costituito dalla rimessione della causa, una volta accertata la necessità di procedere alla vendita dell'intero compendio immobiliare, al giudice di primo grado allo scopo di giungere all'assegnazione dello stesso ed alla attribuzione di conguagli peculiari. Tale esito non è però consentito, non essendo previsto dal modo di disporre dell'art. 354 c.p.c..

Aggiungi un commento