Cass. Civ., Sez. II, n. 7881 del 6 aprile 2011. Criteri di stima per la corresponsione di frutti civili nelle operazioni divisionali

In tema di divisione immobiliare, il condividente di un immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione "pro quota" del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal tempo della stima per la divisione a quello della pronuncia.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia sancisce la necessità di una perequazione della situazione economica tra i contitolari della proprietà di un bene che sia stato goduto da uno soltanto degli stessi durante il periodo di tempo in cui esso sia rimasto in comunione.

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